Masaniello: “Accertamenti Tarsu escogitati solo per fare cassa”

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Forino – “Volgarmente conosciuta come “tassa sulla spazzatura”, nel corso della sua applicazione, la TARSU è al centro di contenziosi nelle commissioni tributarie provinciali (CTP), perché spesso è accertata dai Comuni solo con l’intento di fare maggiore cassa”. Così il capogruppo d’opposizione al Comune di Forino Gerardo Masaniello. “Anche a Forino, da mesi, continuo a evidenziare seri dubbi di legittimità per la non corretta procedura di accertamento TARSU, escogitata dalla società SOGET S.p.A. incaricata al servizio di recupero dell’evasione fiscale relativa ai tributi comunali, ai sensi dell’art.71 del decreto legislativo 507/93 e successive modifiche. Tale società, infatti, ha eseguito sul territorio comunale accertamenti in violazione dell’art. 70 del D. Lgs. n. 507/93, terzo comma, così come modificato dall’art. 1, comma 340, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria ( abitazioni, negozi, laboratori arti e mestieri, ecc ecc.) censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. E’ chiaro che se la superficie dichiarata ed effettivamente imponibile ai fini TARSU è maggiore dell’80% della superficie catastale, l’importo tassabile non cambia, poiché il nuovo parametro di legge si limita a fissare un minimo. In attuazione dell’art. 1 comma 340 citato, è stata emanata una Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio in data 09/08/2005, con cui sono state disciplinate le modalità di interscambio, incrocio e allineamento dei dati relativi alla superficie, all’ubicazione, all’identificativo catastale, all’indirizzo, ai dati metrici ed agli intestatari catastali di ciascuna unità immobiliare urbana. Con la Circolare del 07/12/2005, n. 13/T, l’Agenzia del Territorio, al fine di assicurare un comportamento tecnico-operativo ed organizzativo uniforme da parte degli Uffici Provinciali, ha fornito precise indicazioni riguardanti le modalità di acquisizione delle richieste dei Comuni e di rilascio delle forniture di dati. La SOGET SPA, con una procedura imprevista e con la complicità dell’Amministrazione Comunale, ha ignorato la suddetta normativa e quanto indicato dal Capitolato d’Appalto all’art.1 lett. h) che prevede il “confronto e riscontro dei dati presenti nella banca dati dell’Ufficio Tributi con gli archivi catastali per l’individuazione degli evasori totali e per la verifica della correttezza delle dichiarazioni”. In adempimento al servizio di recupero dell’evasione fiscale relativa alla TARSU, ha letteralmente mandato allo sbaraglio dei giovani locali, che, sprovvisti di specifica formazione professionale e ingannando gli ignari contribuenti, con verifiche “porta a porta” hanno eseguito misurazioni per il calcolo della superficie in totale contrasto con quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra citata. In fase di accertamento i rilevatori, alle contestazioni mosse dai contribuenti, si sono giustificati affermando che stavano rispettando le consegne e le disposizioni della società affidataria del servizio. Mi risulta, infatti, che la superficie dei vani accessori (soffitte, cantine e simili) a servizio indiretto e comunicanti con i vani principali non è stata ridotta del 50%; altresì non è stata ridotta del 25% per i vani non comunicanti. E’ stata calcolata, inoltre, anche la superficie dei locali principali e accessori con altezza utile inferiore a 1,50 m che non doveva entrare nel computo della superficie catastale, così come dovevano essere computate in misura pari alla loro proiezione orizzontale le superfici degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili interni alle unità immobiliari, indipendentemente dal numero dei piani collegati. L’iter procedurale previsto dalla normativa suindicata, è stato riformulato nell’art. 14 del decreto “Salva Italia”, dove inoltre viene precisato che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria la superficie tassabile ai fini TARSU non è quella calpestabile. E allora? Perché la Soget SPA, in fase di accertamento, non ha applicato la normativa vigente in materia? Che ne sarà di questo nuovo ruolo, erroneamente redatto con la misurazione delle superfici calpestabili, che contrasta con la Legge 311/2004 e di conseguenza con l’art. 14 del decreto “Salva Italia”? Amministratori seri, di fronte a tale ignoranza e, per aver messo le mani nelle tasche della gente in maniera forzata al solo fine di fare cassa, dovrebbero prendere coscienza della loro inidoneità alla gestione della cosa pubblica e prima di rassegnare le proprie dimissioni, trovare almeno il coraggio di pubblicare un avviso con l’invito a tutti i contribuenti di presentare istanze di rettifica della superficie erroneamente messa a ruolo rispetto a quella catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio”.

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