Lauro, il Tar boccia il ricorso dell’ex amministratore unico Acm: revoca legittima

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LAURO- La revoca di Gino Tapinassi da amministratore unico dell’Antico Clanis Multiutility e’ stata legittima, al pari della nomina del nuovo amministratore, Claudio Nappo. Dopo un anno di braccio di ferro davanti ai magistrati della Prima Sezione del Tar di Salerno si chiude con una bocciatura del ricorso principale (superato dalla revoca degli atti) e di quelli con motivi aggiunti proposto dall’ ex amministratore unico dell’Acm, l’Azienda Speciale del Comune di Lauro Gino Tapinassi, rappresentato dall’avvocato Roberto De Masi, che aveva lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento della sua revoca, il difetto di motivazione, nonché l’illegittimità derivata della nomina del nuovo amministratore. Il Comune di Lauro, rappresentato dall’avvocato Enzo Maria Marenghi aveva resistito in giudizio. Tutti info dati i motivi proposti nell’impugnazione dell’ex amministratore unico, come rilevato dai magistrati del Tribunale amministrativo in una sentenza di sedici pagine. In primis, Tapinassi aveva lamentato di non aver avuto la possibilita’ di avere piena cognizione delle ragioni legate alla revoca nella fase di avvio del procedimento:
Non cosi’ per i giudici del Tar. Si legge nel provvedimento che “è stato messo in condizione di conoscere pienamente le ragioni dell’amministrazione. L’argomento secondo cui il contenuto del provvedimento impugnato sarebbe, in tesi, più ricco di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento è circostanza non dirimente, essendo fisiologico che all’esito dell’istruttoria procedimentale e dell’eventuale apporto partecipativo del privato il contenuto della motivazione del provvedimento conclusivo si arricchisca rispetto alle indicazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento”. Piu’ argomentata ma infondata anche la serie di motivi di ricorso che riguardavano i profili di legittimita’ della revoca, in particolare la motivazione per cui sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario e i procedimenti giudiziari a carico dell’ex amministratore che avevano determinato la scelta: “Il Collegio ritiene che i descritti motivi di ricorso siano infondati-si legge nella sentenza- A seguito di adeguata istruttoria, e con congrua motivazione, l’amministrazione ha illustrato le ragioni per le quali è menomato il rapporto di fiducia con…. -, nell’ambito di un rapporto, quello tra Comune e amministrazione dell’Azienda Speciale legata al Comune, connotato da un penetrante legame fiduciario intuitu personae. Tale valutazione fiduciaria prescinde dalla rilevanza penale dei fatti contestati, assumendo invece rilievo i fatti in sé, in quanto idonei ad incrinare il rapporto fiduciario. Sotto tale profilo, con sufficiente, logica, argomentata e quindi non censurabile motivazione, l’amministrazione ha dato rilevanza a fatti storici (si ripete, a prescindere dalla qualificazione penalistica) non specificamente contestati nel presente giudizio, cioè: la nomina senza concorso o selezione pubblica di dipendenti per funzioni da esercitare in sede e fuori sede; la sostituzione di erogazioni premiali allo stipendio ordinario; l’utilizzo di fondi pubblici per sanzioni penali disposte ad personam; la permanenza dell’incarico dirigenziale oltre il sessantacinquesimo anno di età così come rilevato dall’atto di vigilanza sugli organi del Prefetto di Avellino del…. “. Ma anche sotto il profilo penalistico, sarebbe stata comunque valutata la rilevanza del rinvio a giudizio:” Ad abundantiam, anche la circostanza che la rilevanza penale dei fatti abbia ricevuto un primo positivo vaglio con il rinvio a giudizio non è elemento secondario al fine della valutazione della permanenza del rapporto fiduciario tra il Comune di Lauro e.. “.

Legittima la nomina del nuovo amministratore, Claudio Nappo:” La scelta dell’amministratore dell’Azienda Speciale, per il vincolo stringente con l’ente comunale, è atto connotato da ampia discrezionalità, in ragione del vincolo fiduciario intuitu personale con l’ente comunale. Ne consegue che, non essendovi una valutazione comparativa con altri candidati, non è richiesta una motivazione particolarmente stringente, essendo sufficiente che traspaia il motivo della sussistenza del rapporto fiduciario. Nel caso in esame tale onere motivazionale è adeguatamente assolto con il richiamo al curriculum del nuovo amministratore, che giustifica le ragioni del rapporto fiduciario”. Il caso finira’ al Consiglio di Stato? Molto probabile, per ora tutti gli atti sono stati ritenuti legittimi.