La Commissione Disciplinare ha colpito anche il Treviso a cui però è stato inflitto un solo punto di penalizzazione: “Letti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 11 agosto 2008 nei confronti del Signor Ettore Setten, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Treviso FBC 1993 Srl per violazione dell’art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par I, lett. A), punto 6) 5 dell’all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 per non aver depositato entro il termine del 30 giugno 2008 l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA, relativo al periodo imposta 2006 e nei confronti della società Treviso FBC Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante; letta la memoria difensiva depositata dai soggetti deferiti in data 11 settembre 2008; ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione di un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Soc. Treviso e l’inibizione per mesi 6 per il Signor Ettore Setten; nonché il difensore del Signor Ettore Setten, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti, e, in subordine, l’applicazione del minimo edittale e la conversione della sanzione del punto di squalifica in una ammenda; rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio; accertato che la Soc. Treviso ha adempiuto all’obbligazione di pagamento del debito IVA relativo al periodo di imposta 2006; che, indubbiamente, tale adempimento è tardivo rispetto al termine perentorio del 30 giugno 2008, essendo intervenuto l’11 luglio 2008; che tale condotta inadempiente non trova valida giustificazione nella circostanza che il Geom. Setten, avvalendosi del pagamento rateale del debito erariale, in buona fede, riteneva di aver adempiuto al disposto normativo – che richiede il deposito presso la CO.VI.SO.C., entro il predetto termine perentorio, degli atti di transazione e/o di rateazione – mediante l’esibizione del documento relativo al versamento della prima rata del programmato piano di dilazione. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla Soc. Treviso FBC 1993 Srl 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009, ed al Signor Ettore Setten l’inibizione per mesi”.
Redazione Irpinia
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