Inchiesta “Dolce Vita”, il Riesame: intercettazioni utilizzabili e gravità indiziaria esistente

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La misura interdittiva è adeguata rispetto a quella custodiale. Sarebbe questo l’unico motivo accolto dai giudici del Tribunale del Riesame di Napoli (Ottava Sezione Collegio F) relativamente alla posizione dell’architetto Filomena Smiraglia, difesa dal penalista Marco Campora, per cui i giudici del Tribunale della Libertà avevano sostituito gli arresti domiciliari con una misura interdittiva di un anno dall’attività presso la pubblica amministrazione. Una decisione, quella del Collegio presieduto dal giudice Maria Vittoria Foschini, che ha invece confermato tutto l’impianto accusatorio della Procura di Avellino e delle indagini che lo scorso 18 aprile avevano portato agli arresti domiciliari eseguiti nei confronti della Smiraglia stessa, dell’architetto Fabio Guerriero (scarcerato dalla stessa Sezione del Tribunale del Riesame) e dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. E’ quanto emerge dalle motivazioni depositate dai giudici. La discussione davanti al Tribunale della Libertà lo scorso 30 aprile, alla presenza dello stesso pm titolare delle indagini, il sostituto procuratore Vincenzo Toscano. Uno dei motivi preliminari eccepiti dalla difesa della dirigente riguardava infatti l’inutilizzabilita’ di una larga parte delle intercettazioni telefoniche captate dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e dai militari delle Fiamme Gialle dell’aliquota di Pg presso la Procura di Avellino. La motivazione era legata alla carenza del presupposto della gravità indiziaria..Per i giudici proprio dal primo decreto autorizzativo datato settembre 2023, sulla base di un’informativa dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del 31 agosto 2023, ci sarebbero gli elementi indiziari relativi ai reati di corruzione, turbativa d’asta e falso, relativamente ad un appalto curato dalla stessa Smiraglia. Per cui una delle tesi sarebbe stata smontata in questo modo dai giudici del Riesame. Respinta e comunque non condivisa anche la richiesta di riqualificazione del reato di rivelazione del segreto istruttorio da 326 comma 1 e 3, al solo comma 1. Il dato significativo, su cui puntano anche altri difensori e’ l’annullamento delle intercettazioni nel caso quella in contestazione fosse qualificata come un primo comma. Per i giudici del Riesame, a quanto pare, nonostante non ci sia stato un beneficio o un vantaggio diretto della Smiraglia nel favorire la candidata e solo attraverso Guerriero, come emerso anche nell’ordinanza firmata dal Gip Giulio Argenio, per i magistrati del Riesame, faccia emergere una deviazione dal corretto esercizio del potere pubblico anche in forma mediata, ovvero attraverso la mediazione dell’architetto Fabio Guerriero, che era anche esterno all’amministrazione comunale. Il rischio recidiva sarebbe dunque uno degli elementi che hanno fatto propendere per una misura meno afflittiva. A quanto pare non è stata valutata invece la possibilità di un concreto rischio di inquinamento probatorio, che si presume i giudici del Riesame abbiano ritenuto invece sussistente per l’ex sindaco Gianluca Festa, per cui, come per il coindagato Fabio Guerriero, rimesso in libertà invece dal Tribunale del Riesame, non sono state ancora depositate le motivazioni. Probabile che la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame venga impugnata.

Aerre