AVELLINO- Dopo due anni di braccio di ferro su una interdittiva antimafia confermata da tre distinti provvedimenti e una lunga vicenda processuale tra la Prefettura di Avellino e i legali di una “holding” composta da numerose società attive nel settore della produzione e vendita di calcestruzzo, rappresentate dall’avvocato Lorenzo Lentini, arriva la decisione dei giudici del Tar di Salerno. I magistrati hanno accolto i motivi di ricorso presentati dai legali della società e ritenuto di annullare l’ultima interdittiva antimafia emessa in ordine di tempo da Palazzo di Governo, quella datata 10 luglio 2024. Hanno scritto i giudici che “senza pertanto negare la sussistenza di collegamenti e influenze che la società ricorrente ha subito in passato da parte delle organizzazioni criminali, la portata delle misure di self-cleaning in concreto registrate avrebbe meritato un diverso apprezzamento da parte dell’autorità prefettizia, in quanto idonee quantomeno a dimostrare una volontà progressiva della società ricorrente di realizzare una totale scissione dei legami con consorterie criminali mafiose, non suscettibile di essere neutralizzata dalla sola struttura familiare della holding” . Per effetto di questi “profili di criticità in ordine alla ragionevolezza e proporzionalità della complessiva prognosi inferenziale sulla bonificabilità dell’impresa svolta dall’autorità amministrativa, così come è stata effettuata in sede di riesame disposto da questo Tribunale” e’ arrivato l’accoglimento dei motivi aggiunti avanzati dai legali della società che si era vista negare l’iscrizione nella white list della Prefettura di Avellino.
LA VICENDA
Il primo provvedimento emesso dalla Prefettura di Avellino e’ quello dell’8 dicembre 2023, con il quale il Prefetto di Avellino aveva respinto l’istanza di permanenza in White List per profili interdittivi antimafia. Il provvedimento era stato impugnato con intervento ad adiuvandum di un’altra società, sempre della stessa holding, raggiunta da analogo provvedimento interdittivo antimafia datato 31 agosto 2023 e rappresentata dall’avvocato Barbato Iannuzzi. In questa prima parte della vicenda, il Tar, accogliendo l’istanza cautelare avanzata dalla difesa, aveva evidenziato che “sussiste in capo alla Prefettura il dovere di verificare motivatamente il grado di agevolazione mafiosa riscontrata in capo all’impresa, e verificare se essa sia solo occasionale, in tal caso applicando, in luogo dell’interdittiva, le misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”. Il tema è quello collegato al “presupposto delle misure di cui al citato articolo 94 bis è la “bonificabilità” dell’impresa, da analizzare-in termini prognostici- rispetto ad un dato patologico già acquisito, sbarrando l’acceso alla misura in caso di confermata cronicità dell’infiltrazione e consentendolo, con strumenti duttili da adeguare alla realtà contingente, nella diversa ipotesi di effetti reversibili (ed in tal senso occasionali) dell’inquinamento mafioso”. Un Riesame degli atti che nel luglio 2024 aveva portato il Ministero dell’Interno a concludere per una conferma della misura interdittiva: «permangono elementi che fanno ritenere concreto e non occasionale il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 159/2011 e che, dunque, nei confronti della stessa non sussistono gli estremi per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex articolo 94-bis». Una decisione che era giunta al termine di una riunione congiunta dei Gruppi interforze antimafia delle Prefetture di Avellino, Roma e Firenze, in quanto la Prefettura di Firenze è risultata destinataria di analogo obbligo di riesame imposto dal TAR Firenze in relazione a provvedimenti interdittivi emanati nei confronti di altre due società di titolarità dei germani……., e la Prefettura di Roma è risultata coinvolta in un procedimento antimafia relativo ad altra società della medesima holding. I due provvedimenti interdittivi, quello del dicembre 2023 e del marzo 2024 erano giunti a seguito di una lunga istruttoria da parte della Prefettura. Come si legge nella sentenza: la Prefettura aveva elencato i precedenti giudiziari e le segnalazioni di reato, risultanti dall’istruttoria svolta dalla Questura, a carico proprio dei due fratelli attuali detentori dell’intero capitale della società ricorrente, oltre che di un terzo fratello, -….., estromesso dalla società ricorrente come misura di self-cleaning all’esito dell’adozione delle prime interdittive da parte della Prefettura di Firenze nei confronti di altre società collegate alla famiglia”.
LE DUE TESI
Anche sulla base di una inviata dalla DIA di Napoli, dalla quale emergerebbe che:
– “l’asset dirigenziale sostanziale… rimane imperniato sulla famiglia -….- la quale, per lungo tempo, è caratterizzata da rapporti e cointeressenze controindicate”. Per quanto riguarda la valutazione sulla possibile applicazione dell’articolo 94-bis del Codice Antimafia , la Prefettura, in relazione al profilo dell’occasionalità quale dato storico, ha ritenuto che i numerosi episodi già descritti analiticamente nei precedenti provvedimenti interdittivi «mostrano chiaramente rilevanti e costanti ingerenze e rapporti con organizzazioni criminali nell’attività imprenditoriale dei -OMISSIS-, ostative ad individuare una semplice occasionalità ex articolo 94-bis del d.lgs. 159/2011». Tra i diversi episodi vengono segnalati: i rapporti di parentela dei germani -…-, esponente apicale nella -OMISSIS- (NCO) in Irpinia; la circostanza che un affiliato al clan –si era rivolto a ..- chiedendogli aiuto per avvicinare qualche sindaco irpino per poter installare colonnine per la raccolta di oli usati (vicenda oggetto di approfondimento da parte della DIA perché è risultato che il comune di Monteforte irpino abbia disposto l’affidamento diretto del servizio di raccolta degli oli usati ad una società di riferimento proprio del clan Moccia) ;
5) il coinvolgimento di….. nell’indagine della Procura di Salerno relativa, tra gli altri, ad un componente del Direttivo della …- unitamente a clan Moccia; le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia in merito a molteplici rapporti tra -OMISSIS–OMISSIS-, socio della società ricorrente, con i clan Cava, Graziano e Partenio; rapporti commerciali con società riconducibili ad illeciti commessi nel settore delle aste giudiziarie del Tribunale di Avellino e un episodio che ha visto protagonista-…….con due associazioni criminali; la dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia, oggetto della nota della DIA sopravvenuta, già sopra richiamata. La difesa ha però contestato gli indizi emersi nell’istruttoria della Prefettura di Avellino. In primis ha “contestato la validità probatoria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia tanto da non aver costituito il fondamento di alcuna indagine nei confronti dei germani -….. oltre ad essere relativi a fatti relativi al lontano 2006 – e che questi ultimi hanno, invece, puntualmente denunciato tutti i tentativi di estorsione subiti dagli esponenti di diversi clan, attivi sui territori, citando, in particolare la vicenda sfociata nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 620/2009”. Per i giudici in punto di gravità di indizi quella della Prefettura e’ stata una istruttoria che ha “valorizzato gli atti della recente attività di indagine “Morfeo”, effettuata dai militari del R.O.S. e dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli e coordinata dalla D.D.A. di Napoli, all’esito della quale è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare n. 159/2022. D’altra parte, attribuire rilievo alle denunce presentate, a seguito degli eccepiti episodi intimidatori, significherebbe conferire agli stessi valenza auto-assolutoria, con la conseguenza che le denunce non sono di per sé sufficienti a neutralizzare le situazioni di contaminazione emerse dall’attività investigativa e poste a sostegno del provvedimento impugnato”.
LA DECISIONE
I giudici del Tar di Salerno hanno pero’ condiviso la tesi della difesa che ha censurato “l’insufficiente motivazione in ordine alla non occasionalità dell’agevolazione e alla non bonificabilità dell’impresa”. A partire dal richiamo ” in generale l’attività imprenditoriale della famiglia’. Senza ” distinzione tra i diversi componenti della medesima famiglia e, in particolare, senza tener conto del diverso grado di “contatto” di ciascuno di essi con esponenti dei clan camorristici”. Inoltre “Dalla motivazione- scrivono i giudici del Tar- nella sua astrattezza, non è possibile una compiuta estrapolazione delle ragioni dell’ipotizzato carattere continuativo e attuale del legame tra la società ricorrente e le consorterie criminali, non spiegando, in concreto, per quale motivo non siano percorribili le suddette misure di.prevenzione collaborativa, non risultando percepibili, dal suo contenuto, gli elementi valutativi di esclusione del presupposto dell’agevolazione occasionale”. E aggiungono che emerge “un rischio di interferenza mafiosa legato a vicende e soggetti appartenenti al passato dell’attività imprenditoriale della famiglia …-, considerata nel suo complesso”.