Il cane morde,ma per Cassazione il fatto non è chiaro:condanna nulla

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Il Giudice di Pace di Avellino aveva condannato, per lesioni personali colpose, la padrona di un cane che aveva morso una donna al braccio sinistro. Condanna che veniva confermata dallo stesso Giudice dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione. La colpa dell’imputata era consistita nel mal governo del suo cane e nel mancato rispetto degli obblighi di vigilanza, per averlo lasciato libero nel suo giardino non adeguatamente recintato, almeno secondo le dichiarazioni della persona offesa. La questione, dietro ricorso della stessa imputata, torna dunque in Cassazione (sentenza 2880/14), che decide nuovamente di annullare la sentenza con rinvio. Cos’altro avrebbe dovuto fare l’imputata per evitare l’evento lesivo? Secondo gli Ermellini, infatti, non è stato specificato quale sarebbe stato l’ulteriore comportamento che l’imputata avrebbe dovuto tenere per impedire l’evento lesivo, oltre a quelli già posti in essere: «chiusura del cane nel giardino, recinzione alta a sbarre di ferro, affidamento del cane al padre». A tale decisione, la Cassazione è giunta rifacendosi alla nota sentenza Franzese (Cass., SSUU, n. 30328/2002), secondo cui «nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva».

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