ROMA- Con 112 voti favorevoli, 59 contrari e nove astensioni l’Assemblea di Palazzo Madama, ha approvato in via definitiva il ddl costituzionale n. 1353-B, noto come Meloni-Nordio:  Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare sulla cosiddetta separazione delle carriere della magistratura giudicante e requirente.
LE CARRIERE SEPARATE
Una delle modifiche piu’ importanti riguarda l’ Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Quindi due carriere diverse che corrispondono anche a due diversi organi di autocontrollo della Magistratura.
I DUE CSM
Ci saranno due distinti Csm, come si legge nella modifica proposta dal Ddl Meloni- Nordio: Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, I primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio
dallelenco compilato dal  Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla
procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del
Parlamento o un Consiglio regionale.
L’ ALTA CORTE DISCIPLINARE
La modifica sull’organismo che dovrà occuparsi delle sanzioni ai magistrati, con la modifica dell’articolo 105: La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attibuita
all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento
seduta comune, entro ser mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra g gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i gudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte
dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rınnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’  incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza ẻ ammessa impugnazione, anchg Per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione ders componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme delprocedimento disciplinare e lenorme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che magistrati giudicanti o.requirenti siano rappresentati nel collegio.
IL REFERENDUM
Secondo quanto previsto dall’articolo 138 della Costituzione, il referendum confermativo è uno strumento di democrazia diretta che viene indetto su leggi di revisione della Costituzione o altre leggi costituzionali. In caso di approvazione in Parlamento a maggioranza, entro tre mesi può essere richiesto il voto da un quinto dei membri di una Camera, 500mila elettori o 5 Consigli regionali. A quanto pare il Governo sarebbe orientato a votare per il Referendum tra marzo e aprile prossimo. 
Redazione Irpinia
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