AVELLINO- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha proclamato cinque giorni di astensione dalle udienze civili dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Avellino (per i giorni 8.9,10,11 e 12 del mese di luglio 2024). Una posizione determinata, quella dell’Ordine, che nella delibera hanno segnalato: “di aver invocato, a più riprese e mediante specifiche segnalazioni, il diritto degli Avvocati all’effettivo esercizio del diritto di difesa nonché il diritto allo svolgimento dignitoso della propria attività professionale;Di aver, in più occasioni, formulato istanze rimaste inevase e di aver, da ultimo con delibera
del 4 Dicembre 2023, manifestato il proprio disappunto rispetto alle gravi problematiche che affliggono gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario ed in particolare quello del Comune Capoluogo”.
Anche la circostanza di “aver richiesto al Presidente del Tribunale di intervenire con urgenza ponendo in essere ogni azione utile a rimediare alle denunciate problematiche, sottolineando come le stesse rendano estremamente gravoso l’esercizio della professione forense; l’eccessiva durata dei processi civili determinata, tra l’altro, da rinvii delle udienze estremamente lunghi, nonché dal mancato tempestivo deposito delle sentenze. In effetti la durata media dei processi di cognizione ordinaria presso il Giudice di Pace di Avellino è superiore ai tre anni, mentre i tempi del deposito delle sentenze superano i centoventi giorni successivi all’ udienza di discussione dopo che quest’ultima ha subito plurimi rinvii d’ufficio e/o meramente processuali”.
Neanche la presunta funziona deflattiva della Cartabia: “L’entrata in vigore della riforma cd. Cartabia, anche in ordine allo svolgimento delle udienze, lungi dal conseguire il prefissato scopo dell’accorciamento dei tempi, ha determinato una ulteriore dilatazione degli stessi; numerose sono le difficoltà riscontrate quotidianamente anche nella redazione dei verbali di udienza soprattutto per quelli relativi all’assunzione della prova testimoniale. A tal proposito questo Consiglio aveva avanzato, senza ricevere riscontro, la proposta di prevedere, quantomeno per le udienze tornanti per l’acquisizione dei mezzi istruttori, la possibilità della verbalizzazione cartacea onerando le cancellerie di provvedere alla scannerizzazione dei predetti verbali al fine dell’inserimento nei relativi fascicoli telematici; ciò anche sulla scorta della positiva esperienza maturata con riguardo ai processi civili pendenti dinanzi al Tribunale ove detta prassi viene, tutt’ora, fruttuosamente utilizzata”.
Stigmatizzato anche “l’intollerabile costume di molti magistrati in funzione presso il predetto Ufficio i quali, troppo spesso, quantificano i compensi degli avvocati al di sotto del “minimo“ sancito dalle vigenti tariffe ovvero dispongono, immotivatamente e ben al di fuori dei casi previsti dalla legge, la compensazione delle spese di lite, in particolare nelle ipotesi in cui la parte soccombente è una Pubblica Amministrazione”. Il lungo elenco di criticita’ rappresentato dall’Ordine nella delibera di astensione, entrano anche : “La totale non considerazione della norma prevista dal codice di rito che sancisce il termine [ seppur non perentorio] di 5 giorni dall’iscrizione a ruolo entro il quale deve essere fissata l’udienza di comparizione; ciò in palese contrasto con lo spirito acceleratorio e deflattivo della
Riforma Cartabia. La fissazione, in un quadro già drammatico come quello descritto, di un numero ingiustificatamente esiguo di udienze sul ruolo che vengono celebrate quotidianamente in numero mediamente non superiore a quindici;
risultano, poi, esorbitanti finanche i tempi di attesa per la semplice emissione di un’ingiunzione di pagamento, in palese contrasto con la ratio stessa dell’istituto monitorio che, così come attualmente gestito dall’Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, rischia di vanificare la richiesta avanzata e di precludere il raggiungimento delle finalità connesse all’Istituto medesimo. Si registrano, altresì, ripetuti non tollerabili provvedimenti di rigetto dei ricorsi per decreto ingiuntivo di pagamento, motivati con la presunta incompletezza della prova documentale offerta a sostegno e con la necessità di “un’apposita azione di accertamento del credito” senza che il giudice si premuri di attivare lo strumento dell’integrazione documentale, così svuotando d’ogni significato e utilità l’istituto monitorio”. Infine : “si deve, inoltre, censurare che, sempre presso il predetto Ufficio, permane una preoccupante carenza di magistrati in quanto, rispetto ad una pianta organica che prevede la presenza di circa venti unità, si registra la presenza di soli sei giudici effettivi (uno dei quali “distaccato”)”.