Forino – Con una nota il consigliere comunale del Pdl del centro irpino, Gerardo Masaniello, interviene in merito al caso Albano, la madre che sta attuando lo sciopero della fame ad oltranza per non aver ricevuto l’alloggio popolare che ritiene debba essere assegnato a lei ed ai suoi due figli. “Il comune di Forino, con delibera di G.C. n. 169 del 14.12.2006 – si legge – ha approvato il bando di concorso per l’assegnazione di 26 alloggi di edilizia residenziale pubblica e, con successiva delibera di G.C. n. 22 del 25.01.2007, ha istituito una commissione comunale, ai sensi dell’art.5 comma 1 della Legge Regionale n.18/1997, con il compito di verificare la completezza e la regolarità della compilazione dell’apposita domanda di partecipazione, l’esistenza della documentazione richiesta e provvedere inoltre alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l’attribuzione di un punteggio provvisorio, così come previsto dall’art. 7 della stessa legge. Le domande, con le relative documentazioni e schede, con i punteggi a ciascuna attribuiti, sono state trasmesse alla Commissione, che, sulla scorta della documentazione pervenuta, dopo aver formulato la graduatoria provvisoria ed esaminato le relative opposizioni, ha formulato la graduatoria definitiva, che attualmente è in fase di pubblicazione all’albo pretorio comunale e che ha generato e continua a generare la protesta della signora Antonietta Albano, che dalla sedicesima posizione della graduatoria provvisoria si è trovata catapultata alla trentasettesima posizione di quella definitiva. Una forte delusione quella provata dalla signora Albano – prosegue la nota di Masaniello – che, convinta dell’ottenimento del suo legittimo diritto ad avere in locazione una casa, si trova esclusa come assegnataria di un alloggio nella graduatoria definitiva senza avere nessuna possibilità di presentare opposizione. E’ una condanna senza possibilità di appello! Una vera beffa, con le graduatorie che si stravolgono da una fase all’altra. Mi chiedo, come cittadino e consigliere di opposizione, cosa abbia potuto provocare lo sconvolgimento della graduatoria provvisoria, considerato che le commissioni non possono valutare in sede di opposizioni i documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che già dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione, né possono essere valutabili le modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell’ ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto. Tale graduatoria definitiva, formulata dalla competente commissione provinciale, eventualmente anche con accertamento del reddito, così come previsto dall’art. 9 della citata legge regionale, costituisce l’atto di riferimento a cui, ai sensi dell’art.11 della stessa legge regionale, il sindaco con propria ordinanza dovrà attenersi per l’assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto. Il primo cittadino, pertanto – sottolinea l’esponente d’opposizione in consiglio comunale – a garanzia degli aventi diritto, ai sensi dell’art. 10 della stessa legge regionale, prima dell’ordinanza sindacale di assegnazione degli alloggi, dovrà provvedere alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti con le relative eccezioni e l’eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive degli assegnatari e, qualora il Comune ravvisasse la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge, di trasmettere la relativa documentazione e le controdeduzioni dell’interessato alla Commissione provinciale, la quale, nei successivi 30 giorni, provvede all’eventuale esclusione o mutamento della posizione del concorrente nella graduatoria, comunicandone l’esito all’interessato. Sarebbe un atto di giustizia sociale – chiosa – che fin qui non sembra sia stato posto in essere”.
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