Firenze, confermata l’interdittiva antimafia per una società collegata ad una holding avellinese

0
1252

FIRENZE- “La reiterazione, per oltre quarant’anni, dei contatti con ambienti mafiosi, evidenzia il radicamento di costoro in quel particolare contesto imprenditoriale pervaso da influenze mafiose, il che induce a ritenere persistente il rischio di infiltrazione mafiosa anche in capo alla società ricorrente, la quale, pur se operante in un diverso contesto economico e territoriale, è di fatto controllata dalla medesima famiglia, i cui componenti, al fine di dimostrare l’affrancamento dell’ambiente malavitoso, avrebbero dovuto fornire elementi concreti e seri di cesura con tale contesto, idonei a far superare la ragionevole presunzione di persistente contiguità con esso”. E’ uno dei passaggi chiave con cui i magistrati della Quarta Sezione del Tar di Firenze hanno rigettato il ricorso di una società immobiliare, che gestisce un’ attivita’ alberghiera collegata ad una holding avellinese operativa anche nel settore del calcestruzzo già oggetto di interdittiva antimafia, annullata dal Tar di Salerno (per cui c’è ricorso al Consiglio di Stato) raggiunta da da un provvedimento con il quale il Prefetto di Firenze ha confermato una misura informativa interdittiva antimafia, in danno della stessa società alberghiera all’esito del riesame del profilo dell’applicabilità delle misure di cui all’art. 94-bis D.Lgs. n. 159/2011, la cosiddetta collaborazione preventiva, prescritto dall’ordinanza cautelare del T.A.R. Toscana del 30 maggio 2024 e della successiva ordinanza collegiale del Consiglio di Stato del 5 luglio 2024 e un provvedimento del Comune di Firenze (Direzione Attività Economiche e Turismo) ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva alberghiera.Gli atti impugnati e alla base dei provvedimenti adottati dalla Prefettura di Firenze ci sono anche varie note della Prefettura di Avellino e un verbale GIA (Gruppo Interforze Antimafia) della Prefettura di Avellino; un provvedimento con il quale il Prefetto di Avellino ha confermato la informativa antimafia ostativa in danno della Società madre ed il conseguente diniego di iscrizione nella cd. White List, in uno a tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS (nota della DIA Centro Operativo di Napoli-; nota della Questura di Avellino – Divisione Polizia Anticrimine nota dei Carabinieri di Avellino; nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Avellino. Un braccio di ferro andato avanti per tre anni, chiuso con il rigetto del ricorso da parte dei giudici del Tar.La societa’ che gestisce la struttura alberghiera collegata alla holding avellinese aveva negato qualsiasi ingerenza del clan finito all’attenzione dell’Antimafia e oggetto di misura cautelare -sulle dinamiche gestionali della società ricorrente, essendo avvenuto, il recupero dei crediti…. attraverso ordinari rimedi di diritto civile; ed eccependo comunque il mancato apprezzamento della possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011, alla fattispecie in questione, asseritamente denotante una situazione di agevolazione occasionale, stanti anche le buone prospettive di “bonifica aziendale”. La rivalutazione degli elementi e delle nuova informative sulla società hanno portato la Prefettura di Firenze a confermare la misura interdittiva antimafia, sulla base dei :”rapporti, protrattisi per un lungo arco temporale, ad avviso della Prefettura, sarebbero stati in genere funzionali a concordare affari tra i componenti della famiglia ….-ed esponenti di diverse consorterie criminali operanti nel territorio dell’avellinese, e quindi ad attrarre le imprese dei primi entro l’orbita delle cosche criminali”. Aggiungendo che: “Invero il solido insediamento, in particolare della società madre -OMISSIS- (facente parte della medesima holding in cui ricade anche la società ricorrente) nel tessuto economico della zona dell’avellinese, alla luce delle passate e attuali vicende di tale realtà imprenditoriale e dei suoi amministratori, porta a ritenere come probabile che quest’ultimi siano animati da un atteggiamento nei confronti della mafia di natura “compiacente”, cioè finalizzato a trarre occasioni di guadagno o comunque di vantaggio dalla instaurazione di rapporti privilegiati con il mondo criminale.E’ evidente infatti che tale relazione con le attività illecite organizzate ha manifestato la sua pericolosità allorquando è emersa la sua attitudine ad esondare dal piano strettamente personale, per divenire un potenziale fattore condizionante delle diverse attività imprenditoriali esercitate dai -OMISSIS-con le loro società”. Non solo. La Prefettura di Firenze “al fine poi di dimostrare che tali recenti condotte trovassero il loro radicamento in una storica consuetudine di rapporti della famiglia -con le molteplici consorterie criminali avvicendatesi nel tempo in Campania (NCO, Nuova Famiglia, clan Cava, Nuovo clan Partenio, clan dei Casalesi) ha evidenziato il fatto che lo zio dei fratelli m….era un elemento di spicco dell’organizzazione camorristica denominata Nuova Camorra Organizzata”.
Sono emersi anche contatti con altre organizzazioni: ” dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, figlio del noto capo clan dei Casalesi Schiavone, detto “Sandokan”, è emerso che -OMISSIS-, imprenditore di riferimento del clan dei Casalesi, attualmente detenuto, avrebbe avuto stretti rapporti di affari con i -….-negli anni dal 2004 al 2010″. Per cui i giudici hanno ritenuto che “il Prefetto di Firenze, nella nuova interdittiva del luglio 2024, a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo ha posto tutta quelle serie di circostanze sopra illustrate, che sono tali da delineare nel loro complesso una situazione oggettiva di contiguità mafiosa consolidata, continuativa e non agevolmente redimibile, e dunque, ad avviso di questo Collegio, tutt’altro che occasionale, tale perciò da non essere emendabile attraverso le prescrizioni formulabili dal Prefetto ai sensi dell’art. 94 bis citato; talchè risulta giustificata e comunque logica e ragionevole la posizione negativa assunta dal Prefetto in ordine all’applicazione del suddetto regime alternativo”.