Ex Isochimica, il decreto governativo non tutela tutti i lavoratori a rischio. La UIL: “Ancora un’altra occasione perduta”

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La lapide posta all'esterno della fabbrica

Il decreto 29 aprile 2016 del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, per la questione previdenziale dei lavoratori Ex Isochimica,  potrebbe non interpretare pienamente  la norma legislativa che dava mandato ai competenti ministeri circa la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle  risorse del fondo.

La norma contenuta nel comma art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015,n. 208 (legge di stabilità 2016) aveva e ha lo scopo espressamente riferito alla  istituzione di un FONDO “finalizzato all’accompagnamento  alla quiescenza, entro l’anno 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23  dicembre 2014,  n.  190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione.” Ovvero, per la provincia di Avellino per brevità,  tutti i lavoratori della Ex Isochimica che non hanno trovato spazio nella norma dimostratasi insufficiente e  regolata dall’Art.1 comma 117 LEGGE  23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Appare evidente come con il varo del decreto si ripeta la stessa parzialità dei precedenti interventi senza cogliere la volontà espressa dal legislatore proprio per recuperare le mancanze della norma precedente.

Il decreto, pubblicato sulla G.U. il 10 giugno 2016, detta i criteri di ripartizione delle risorse disponibili, senza prefigurare la completa soluzione della vicenda dei circa 180 ex lavoratori Isochimica. Difatti nel Art. 2 del decreto si stabiliscono i destinatari delle prestazioni con il combinato disposto di inoccupati e pensionabili entro il 2018. Come appare evidente anche questa norma non soddisferebbe la totalità dei casi sottoposti all’attenzione del governo che in tal senso si era impegnato e pubblicamente espresso.

Sperequativa sarebbe l’esclusione di soggetti che identificati dalla norma del 2014 (art.1 comma 117 lg.190/2014) e richiamata dalla normativa del 2015 (art.1 comma 2776 lg. 208/15) che non maturino il requisito entro il 2018, continuerebbero ad essere esclusi dal decreto Mn. Lavoro (art. 2 “destinatari”) e che non solo non sarebbero posti in quiescenza entro il 2018 (art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015,n. 208), ma non potrebbero beneficiare nemmeno del trattamento di contribuzione figurativa previsto dal decreto.

Inoltre, ma non in ultimo, la prevista condizione di “inoccupati” escluderebbe in automatico tutti coloro che svolgono attività lavorativa, con le problematicità derivanti dalla “malattia” conclamata e riconosciuta secondo quanto previsto dalla norma del 2014, a cui il legislatore avrebbe dovuto e voluto riferirsi, visto lo stato pericoloso di salute, che in questi anni sta registrando un particolare picco drammatico di casi letali.

E’ legittima l’ennesima delusione dei lavoratori troppe volte incappati in aspettative disattese, solo che questa volta il governo, anche se forse non volutamente preciso, aveva dato indicazioni che parrebbero non essere state colte dalla burocrazia ministeriale, che sollecitata a più riprese ad un confronto propedeutico, ha sempre attentamente evitato qualsiasi discussione fino ad “evadere” la norma in modo sicuramente difforme da quello che i lavoratori si aspettavano e la politica aveva annunciato.

Occorre che il Parlamento faccia valere la sua titolarità ben oltre l’auspicio di un nuovo allargamento dei diritti, diversamente che le ragioni siano fondate lo potrà acclarare solo il TAR, a cui bisognerà rivolgersi per un verifica puntuale circa la piena legittimità del provvedimento che lascia ancora una volta disorientati lavoratori, sindacato e, a leggere, anche i Parlamentari artefici del provvedimento con cui confidavamo fosse stata scritta una parola di dignità e di chiarezza a cui non possiamo rinunciare.

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