La Battipagliese ritrova il proprio centravanti Piotr Branicki. Il Giudice Sportivo ha deciso di ridurre la squalifica al polacco che scenderà in campo nel big-match di domenica contro la Forza & Coraggio.
“La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della documentazione ad esso allegata, rileva la parziale fondatezza dell’articolato atto di impugnazione. Invero, se da un lato deve evidenziarsi che, nella circostanza, il censurato comportamento del calciatore Piotr Branicki è risultato senza dubbio idoneo a violare i principi del fair-play (nella motivazione del Giudice Sportivo Territoriale si legge: “… si portava sotto la tribuna occupata dai sostenitori della società avversaria…”), sotto il profilo di una plateale “esplosione” di giubilo, all’atto della sua realizzazione della terza rete della società di appartenenza, d’altro canto non può non tenersi in debita, ineludibile considerazione che la società ricorrente ha documentato, in modo inoppugnabile, che “gli atti osceni in senso di scherno”, che il Giudice Sportivo Territoriale, sulla base del rapporto del Commissario di Campo, ha addebitato al calciatore medesimo, non sono stati assolutamente “compiuti” dall’atleta. È il caso di puntualizzare che “gli atti osceni”, se fossero davvero sussistiti, avrebbero configurato l’addebito più rilevante, a carico del calciatore, attesa la grave, pesante potenzialità. F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 57 del 9 gennaio 2009 Pagina 1190 anche sotto il profilo della provocazione, di gesti di tal genere, per di più al cospetto del pubblico ex ad verso. Tanto premesso, l’addebito a carico del calciatore Branicki Piotr deve essere, per una corretta e doverosa corrispondenza, derubricato, con la giusta considerazione dell’improprietà del comportamento del calciatore medesimo. Di conseguenza, in una valutazione serena e compiuta della vicenda, non può non rilevarsi che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sia eccessiva in relazione all’effettiva gravità, così come documentata dalla ricorrente, dell’infrazione disciplinare commessa dal calciatore Branicki Piotr. P.Q.M.
DELIBERA
“in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Battipagliese, di ridurre la squalifica, inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Piotr Branicki, a due giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata”.
Redazione Irpinia
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