AVELLINO- «La scelta della commissaria è legittima e non scontata. Io però non ho perso tempo, semplicemente avrei atteso che il gup si pronunciasse sui rinvii a giudizio per avere un quadro più chiaro. Sono una donna di legge e assumo le mie decisioni in maniera razionale e ponderata al momento opportuno, non sull’onda delle pressioni mediatiche. La costituzione di parte civile non è un fatto simbolico, e si ha tempo fino al dibattimento per formalizzarla». E’ quello che stamattina sulle colonne dell’edizione de “Il Mattino” di Avellino ha risposto su domanda della giornalista Rossella Fierro l’ex sindaco Laura Nargi in merito alla scelta di costituzione di parte civile del commissario prefettizio Giuliana Perrotta in vista dell’udienza preliminare per l’inchiesta Dolce Vita. Non vogliamo essere “pesanti” ne’ pensare che quello che ha riferito l’ex primo cittadino di Avellino possa essere stato un tentativo di “interpretare” la norma e eludere una questione che gli era stata posta, non come ha male interpretato per esercitare una “pressione mediatica” ma per sollecitare una dovuta azione amministrativa (a maggior ragione dopo che la Procura aveva esercitato l’azione penale). A meno che nella notte non siano cambiate le norme, sicuramente quella dell’ex sindaco è una svista clamorosa, probabilmente una giustificazione politica con una base giuridica sbagliata. Perché all’ ex sindaco Nargi, che ha anche annunciato di volersi ricandidare, bisogna ricordare quanto prevede il Codice di Procedura Penale in merito alla costituzione di parte civile in un processo che passa attraverso l’udienza preliminare (come quello Dolce Vita). Anzi, di recente la Riforma Cartabia ha anche ulteriormente perimetrato lo spazio per la stessa costituzione di parte civile. La norma di riferimento è quella dell’articolo 79 del Codice di Procedura Penale, che prevede: La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma 2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza. Per tradurla in termini piu’ semplici, in buona sostanza la costituzione, a pena di inammissibilità, deve avvenire durante l’udienza preliminare e mai dopo. Non come ha annunciato di aver pensato di fare l’ex sindaco. Sarebbe stata una richiesta di costituzione di parte civile inammissibile. A questo punto, escludendo che la stessa Nargi abbia consultato i suoi validissimi legali, viene da pensare che come si usa in una espressione tipica, la toppa che ha cercato di mettere politicamente al ritardo nella scelta possa legittimamente ritenersi peggiore del buco. Ma questo dimostra che “errare humanum est”. Lo diciamo senza la presunzione di voler dare (non ne siamo all’altezza) lezioni, ma perché non passi una ricostruzione così palesemente errata giuridicamente sia delle opzioni che delle scelte che sarebbero state compiute. Per dovere di cronaca e verità non si poteva far passare una dichiarazione del genere, senza fondamenta giuridiche, nell’opinione pubblica, a maggior ragione per chi ha annunciato di volersi riproporre alla guida della citta’. Aerre
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