AVELLINO – I giudici dell’Ottava Sezione Collegio F del Tribunale del Riesame di Napoli hanno annullato la misura interdittiva che imponeva il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione applicata l’otto luglio scorso dal Gip del Tribunale di Avellino nei confronti dell’imprenditore Marcello Costantino nell’ambito dell’inchiesta Dolce Vita. I magistrati del Tribunale della Liberta’ di Napoli hanno accolto l’appello presentato dal difensore dell’imprenditore, il penalista Domenico Carchia, che aveva impugnato il provvedimento del Gip sia per il profilo della gravita’ indiziaria che sulle esigenze. Ora bisognera’ attendere quali sono statee valutazioni che hanno portato al secondo annullamento, dopo quelll discusso nella stessa giornata per l’altro imprenditore coi volto, Eugenio Pancione, difeso dall’avvocato Valeria Verrusio. Per Costantino una decisione che potrebbe avere effetti anche su una vicenda collegata, quella che ha portato alla revoca di un appalto con il Comune di Avellino.
Si tratta dell’appalto revocato alla Euro Infrastrutture Srl, il caso finito davanti ai giudici del Tribunale delle Imprese di Napoli, dove l’azienda che era guidata da Marcello Costantino, uno degli imprenditori coinvolti nella seconda ordinanza che il 10 luglio aveva riguardato l’inchiesta “Dolce Vita” (misura annullata dalla Cassazione per l’ex sindaco Gianluca Festa) , ha impugnato i provvedimenti del Comune di Avellino relativi allo scioglimento del contratto. La vicenda e’ cosi’ ricostruita. All’impresa nel marzo scorso era stata riconosciuta l’aggiudicazione dell’intervento “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – Ambito Bellizzi” per l’importo di € 6.597.011,33, comprensivo di oneri per la progettazione esecutiva, oneri di sicurezza,.oltre IVA per 659.701,13 euro per un totale di 7.256.712,46 euro. L’undici luglio il Comando provinciale Carabinieri di Avellino ha comunicato al Comune di Avellino l’intervenuta applicazione – nei
riguardi di Costantino della misura cautelare ex art. 289-bis c.p.p. del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno. Negli atti del Comune di Avellino e nella successiva istruttoria viene segnalato che “al momento di perfezionamento del vincolo negoziale, nonché al momento di applicazione della misura l’individuo destinatario del suddetto provvedimento ricopriva l’incarico di Amministratore unico e legale rappresentante della ditta Euro Infrastrutture s.r.l., aggiudicataria dell’intervento di cui all’oggetto” e che” l’applicazione di siffatta misura ha pertanto generato un potenziale vulnus alla perdurante titolarità dei requisiti di ordine generale concernenti la moralità e la professionalità dell’affidatario”. Motivi per cui era stato disposto l’avvio del procedimento di scioglimento del vincolo contrattuale. Ne e’ nata una istruttoria con un contraddittorio tra le parti. Come rilevato nella determina di incarico del legale che seguira’ il Comune nell’udienza davanti al Tribunale per le imprese di Napoli: “ritualmente comunicato all’interessato” e “che, all’esito dell’istruttoria, è stata disposta, con determina dirigenziale n. 2301 del 17/09/2024, la risoluzione del contratto per intervenuta perdita dei requisiti di ordine.generale concernenti la moralità e la professionalità dell’affidatario”. A fine settembre l’impresa Euro Infrastrutture e Restauri s.r.l. ha promosso, innanzi al Tribunale di Napoli -Sezione Imprese, un’ azione volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione e la conseguente disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248/1865. Non solo, come si legge nella determina di incarico di un legale che dovra’ rappresentare il Comune di Avellino: ” con la medesima domanda, la ditta attrice ha altresì richiesto la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto in danno del Comune di Avellino, motivata dai gravi inadempimenti asseritamente posti in essere dalla Stazione Appaltante; -che, in aggiunta, l’impresa ha invocato il risarcimento del pregiudizio asseritamente patito,quantificato in misura non inferiore a € 1.115.459,60; che, in subordine, l’operatore economico ricorrente ha richiesto la riqualificazione giurisdizionale del comportamento della Stazione Appaltante quale esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 50/2016, con conseguente condanna del convenuto al pagamento – ai sensi di tale ultima disposizione – dell’importo di € 635.221,92″.