Dolce Vita, il Gip rigetta la richiesta di proroga delle indagini della Procura

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Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha rigettato la richiesta di proroga dei termini di indagini preliminari chiesta dalla Procura nei confronti di Gianluca Festa e altri diciassette indagati nell’ambito dell’inchiesta “Dolce Vita”, ovvero una parte delle contestazioni, in particolare la turbata liberta’ degli incanti e la turbata liberta’ nella scelta del contraente, la corruzione nell’esercizio delle funzioni e il falso. Per questo motivo, dunque, entro dieci giorni la Procura dovrà determinarsi rispetto a queste contestazioni, chiedendo il rinvio a giudizio o l’ archiviazione. Nel provvedimento firmato dal Gip Argenio, viene rilevato, come avevano sostenuto anche le difese in aula nel corso dell’udienza celebrata in camera di consiglio, che le richieste della Procura sono state tardive, perché formulate in data successiva alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari. In buona sostanza, come nelle memorie e nella discussione in aula hanno sostenuto i difensori dei principali indagati, ovvero il penalista Luigi Petrillo (che difende l’ex sindaco Festa) e i penalisti Marino Capone e Nicola Quatrano (che difendono Guerriero Fabio), la richiesta di proroga della Procura era arrivata solo ventitre’ giorni dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, siccome la prima iscrizione era datata 31 agosto 2023. E non valeva il fatto che per l’associazione a delinquere semplice si applicasse la deroga che invece viene applicata per l’associazione a delinquere mafiosa. Cosi in aula anche lo stesso magistrato presente, il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, si era rimesso alla decisione del Gip, rilevando che quanto esposto dalle difese era condivisibile. Nel suo provvedimento il Gip Argenio ha messo in evidenza “che difatti, procedendosi anche per il reato ai cui all’art. 416 c.p- non trova applicazione la sospensione feriale dei termini. Rilevato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 6321 del 25/1 1/2015) la deroga alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista dall’art. 240 bis, comma secondo, disp.coord.cod. proc. pen., per i reati di criminalità organizzata, non presuppone l’esistenza di uno “status custodiale” e riguarda non solo i procedimenti aventi ad oggetto reati di criminalità mafiosa ed i deliti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, aventi il requisito delľorganizzazione”.
Cosa succede ora? Un primo effetto, anche se non viene menzionato nel provvedimento, riguarda l’utilizzabilita’ degli atti d’indagine compiuti successivamente alla data del 31 agosto 2024, che sarebbero inutilizzabili, visto che espletati a indagini già scadute. Ora bisogna capire se la Procura integrerà, come già avvenuto per la vicenda degli affidamenti di Palazzo De Peruta, anche con nuove contestazioni relative a questa parte, l’avviso di chiusura del 27 dicembre scorso, oppure arriverà una richiesta di archiviazione. A meno che la Procura non presenti richiesta di archiviazione, sostenendo che le indagini sono scadute e non può fare altre indagini. In quel caso il Gip potrebbe ordinare tali indagini ex art 409 comma 5 cpp, come già autorizzato in altre occasioni sulla scorta di numerose sentenze della Cassazione.