Corte dei Conti, brutte notizie per i furbetti del Reddito: cade il difetto di giurisdizione

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IRPINIA- Cade il difetto di giurisdizione e per un’altra residente in provincia di Avellino, presunta furbetta del Reddito di cittadinanza arriva la condanna da parte della Corte dei Conti per l’indebita percezione di oltre 15mila euro negli anni 2019 e 2020 senza avere i requisiti patrimoniali. La donna, come ricostruito dai militari delle Fiamme Gialle della Tenenza di Baiano e dalla Procura di Avellino, avrebbe percepito quasi novecento euro al mese per circa due anni, omettendo alcune quote su immobili, che non le consentivano di accedere al sussidio. La condanna nel processo bis davanti ai magistrati della SezioneGiurisdizionale, ottenuto con la riassunzione del giudizio da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti, che si e’ opposta alle sentenze che avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore di quello del Tribunale civile ordinario.
LA SENTENZA RIBALTATA
La prima sentenza, depositata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti e depositata il 24 settembre del 2024, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario. Quindi niente danno erariale. Ma la Procura Regionale della Corte dei Conti, il sostituto procuratore generale Flavia Del Grosso ha impugnato il provvedimento e la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’appello, il 25 febbraio 2026, in riforma dell impugnata sentenza, aveva accolto il ricorso, dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti e disponendo di conseguenza il rinvio al, giudice di
primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del giudizio di appello.Qualche giorno dopo, agli inizi di marzo, la Procura Regionale della Corte dei Cont della Campania ha riassunto il giudizio, confermando le precedenti richieste di merito.
Il VERDETTO
Il Collegio si e’ dichiarato “vincolato alla sentenza n38 del 25.2.2026 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’appello, che ha riconosciuto la giurisdizione contabile relativamente alla percezione del c.d. reddito da cittadinanza. Stante, pertanto, il vincolo posto Collegio sul punto in sede di rinvio, può procedersi ad esaminare il merito della domanda che va dichiarata fondata con ogni conseguenza di legge”. Nel caso specifico avrebbe: indebitamente percepito a titolo i reddito di cittadinanza negli anni 2019 e 2020 essendo stata ammessa a fruire del relativo beneficio economico a seguito della omessa dichiarazione di circostanze rilevanti ai fini della determinazione della sua reale situazione patrimoniale, così inducendo in errore l’ Amministrazione competente ad assumere determinazioni in merito alla debenza o meno dello stesso.
Dall’attento esame della documentazione versata in atti, in effetti si evince che la convenuta aveva presentato la relativa domanda autocertificando la propria situazione reddituale ma omettendo i elencare numerosi beni immobili di cuI era proprietaria, sebbene in ragione del 33%, la cui sola rendita eccedeva ampiamente limite massimo di legge dei trentamila euro
per poter accedere al chiesto beneficio”. I giudici hanno rilevato anche che nel processo penale, quello davanti al Tribunale di Avellino, la donna “. Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile accertato- scrivono i giudici contabili- lo stesso va ascritto alla convenuta a chiaro titolo di dolo, inteso come consapevole volontaria violazione dei chiari obblighi, assunti pattiziamente con l’ Amministrazione erogatrice della provvidenza: l’odierna convenuta per medesimi fatti è stata condannata dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino alla pena di un anno di reclusione (sent.n.113/2022). La convenuta ha dunque scientemente contravvenuto agli obblighi previsti
dalla normativa che regola la fattispecic, in quanto nelle istanze presentate all’INPS ha fornito autodichiarazioni non veritiere, omettendo di comunicare la propria effcttiva consistenza reddituale, tenendo cosi un comportamento anche penalmente rilevante”. Si tratta gia’ del secondo pronunciamento ottenuto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti, in seguito ad un’impostazione del difetto di giurisdizione. Lo scorso mese di gennaio un altro residente in Irpinia era stato condannato per l’indebita percezione negli anni a cavallo tra il 2019 e il 2021. Aerre