Controlli dei rientri dall’estero in Campania, l’ordinanza di De Luca. Il presidente della Regione ha firmato la numero 20 che contiene “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania”.
“Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme restando le misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alla Ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 e alla Circolare del Ministero della Salute n. Prot. 0028862 DGPRE-MDS-P del 28/06/2021, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2021:
1.è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi dell’elenco C) di cui all’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 – (Stati dell’Unione europea, Principato di Monaco, Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele)- e ss.mm.ii. nonché da Giappone, Canada e Stati Uniti o che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi:
1.1. di esibire, al personale preposto, indicato nel punto 2. della presente ordinanza, certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare in conformità a quanto prescritto dalla vigente disciplina statale; 1.2. in mancanza di certificazione, di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, secondo le modalità indicate al medesimo punto 2. della presente ordinanza; 1.3. di osservare ogni eventuale ulteriore obbligo in conseguenza dell’esito del tampone effettuato;
- è dato mandato all’USMAF, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 di realizzare, presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, presidi per il controllo con personale dedicato – in conformità alla disciplina di cui al DPCM 17 giugno 2021- del possesso di certificazione verde COVID-19 da parte dei passeggeri indicati al punto 1 della presente ordinanza e per la somministrazione di test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, ai soggetti eventualmente sprovvisti di idonea certificazione, salva la segnalazione alle Autorità competenti per le sanzioni di legge;
- è raccomandato alle Forze dell’Ordine di assicurare ogni idonea misura finalizzata a garantire il rispetto del presente provvedimento;
- è raccomandato alla GESAC s.p.a. e all’ENAC di assicurare l’ampia diffusione del presente provvedimento presso le compagnie aeree interessate.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.