VALLO LAURO BAIANESE- I giudici della Prima Sezione del Tar di Salerno hanno rigettato i ricorsi del Comune di Avella e di Baiano, che avevano impugnato una serie di atti relativi all’approvazione degli equilibri di bilancio da parte dell’°assemblea dei sindaci e relativa al Consorzio presieduto dal primo cittadino di Pago Vallo Lauro Antonio Mercogliano. Nel mirino dei due ricorsi le due delibere con le quali è stato accertato il permanere degli equilibri di bilancio e il pareggio economico-finanziario e sono state approvate le variazioni al bilancio di
previsione per il 2024-2026. La censura riguardava anche il silenzio maturato sull’istanza comunale per l’annullamento in autotutela amministrativa degli atti impugnati. Il Comune aveva mpugnato inoltre, lo statuto consortile, il regolamento per il funzionamento dell’assemblea consortile, il regolamento di contabilità e gli avvisi di convocazione dell’assemblea consortile del 7 agosto 2024 e del 3 settembre 2024, nonché la deliberazione dell’assemblea.consortile numero 6 del 20 maggio 2024, unitamente al documento unico di programmazione. In particolare
Il nodo principale tra i motivi di ricorso presentati dai due comuni del Baianese riguardano in particolare l’articolo 20 dello statuto, che disciplina la validità delle sedute e delle deliberazioni
dell’assemblea. Scrivono i giudici che “effettivamente prevede, con riferimento alle sedute di seconda convocazione, che nel caso in cui, per mancanza del numero legale, sia andata deserta la seduta di prima convocazione, l’assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti
iscritti all’adunanza di prima convocazione, sempre con la presenza di 2/3 dei
componenti l’assemblea.
D’altra parte il regolamento per il funzionamento dell’assemblea consortile,
adottato ai sensi dell’articolo 17 dello statuto consortile, all’articolo 24, nel
disciplinare le adunanze di seconda convocazione, stabilisce che l’adunanza di
seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
Si ritiene che il regolamento dell’assemblea consortile abbia consapevolmente derogato alla norma statutaria prevedendo un quorum più basso per le assemblee di seconda convocazione, in armonia con il principio dell’ordinamento giuridico per
cui gli organi collegiali riuniti in seconda convocazione possono deliberare con un
quorum inferiore a quello richiesto per le deliberazioni in prima convocazione.
Sebbene il regolamento per il funzionamento dell’assemblea consortile sia stato impugnato dal Comune ricorrente, per contrasto con lo statuto, non si condivide la censura di violazione del principio di gerarchia delle fonti, in base al quale una norma regolamentare non potrebbe derogare ad una norma statutaria”. Il principio stabilito dai giudici amministrativi e’ semplicemente legato al fatto che in questo contrasto tra Regolamento e Statuto: “La specialità della disciplina regolamentare prevale, quindi, sulla clausola statutaria, in applicazione del principio di autonomia contrattuale.
Essendo stato raggiunto, nel caso controverso, il quorum minimo di 1/3 dei
componenti in seconda convocazione, la seduta impugnata si ritiene valida. Il ricorso, in conclusione, è parzialmente inammissibile e, per il resto, infondato”. Ora bisognerà capire se il bracco di ferro tra i vertici del Consorzio, a partire dal presidente Antonio Mercogliano e i comuni che hanno impugnato gli atti, continuerà anche in un altro grado di giudizio.
Redazione Irpinia
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