Cava Tremasulo: presentato questa mattina il ricorso al Tar. L’istanza arriva dopo le lunghe controversie che hanno caratterizzato l’iter di aggiudicazione del sito alla ditta Edil Cava. “Nel 2001 – si legge nel ricorso – l’impresa di Altavilla Irpina aveva presentato istanza alla Regione Campania per ottenere un permesso di ricerca mineraria all’interno dell’area denominata Tremasulo, ricadente nei territori dei Comuni di Pietrastornina, Sant’Angelo a Scala e Grottolella. Il 30 ottobre 2003 la Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione Campania, esprimeva parere favorevole e il 12 febbraio 2004 veniva rilasciato alla ditta Edil Cava il permesso di effettuare ricerche minerarie per marne da cemento nell’ambito di un’area di circa 600 ettari. Nel 2005 la nuova richiesta per l’estrazione di marna da cemento per una estensione di 454,25 ettari, induce Palazzo Santa Lucia, dopo aver acquisito il parere della Commissione per la V.I.A., a convocare una nuova Conferenza di Servizi al fine della acquisizione – da parte degli Enti competenti – dei pareri di legge. Nel contempo la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Avellino e Salerno richiedeva, in data 27 aprile 2007 ai Comuni territorialmente interessati se l’area in questione fosse assoggettata a tutela. Nella risposta dei Comuni di Sant’Angelo a Scala e di Grottolella nessuna delle due Amministrazioni avrebbe fornito risposta al quesito posto dalla Sovrintendenza. Secondo i verbali dei processi, inoltre, nessuno dei tre Comuni territorialmente interessati avrebbe mai partecipato alla Conferenza dei servizi. Alla luce dei fatti, con Decreto Dirigenziale n. 59 del 21.11.07, preceduto dal Decreto dell’Assessore Regionale all’ambiente n. 416 del 03.10.07, è stata rilasciata, in favore della Ditta istante, la concessione mineraria, per la durata di anni 20, su una estensione di 394,79 ettari. Decisione che ha ‘costretto’ i tre Comuni e la Comunità Montana del Partenio a presentare ricorso al Tar con una serie di motivazioni. In primis che l’area oggetto della concessione è attraversata da tre corsi d’acqua (il Vallone Sant’Angelo, il Vallone Valle la Selva dell’Incoronata ed il Vallone San Giulio) come risulta dall’estratto del Registro dell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Avellino; il territorio da essi attraversato è assoggettato alla tutela di cui al D. Lgs. n. 42/04 (art. 142 comma 1 lett. c). Inoltre, come può rilevarsi dalla Relazione del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di S. Angelo a Scala, allegata alla istanza del Sindaco, parte delle aree ricadenti entro il perimetro della concessione sono state dichiarate aree boschive e, pertanto, sono vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (art. 142 comma 1 lett. g). Il provvedimento – conclude il ricorso – è pertanto privo di qualsivoglia motivazione; è illogico, in quanto – tenuto conto di quanto dichiarato dalla stessa ditta istante nella sua relazione – sarebbe stato razionalmente consequenziale assentire l’area effettivamente sfruttabile, non già un’area di oltre 20 volte più estesa; è contrario all’interesse pubblico, in quanto vincolare in questo modo, ed inutilmente, un territorio tanto vasto significa di fatto sottrarlo (sia per il pubblico che per i privati) a qualsiasi altra ipotesi di valorizzazione e utilizzo produttivo compatibile con la sua salvaguardia e gli interessi collettivi”.
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