Roma – La multa è valida anche quando l’agente accertatore non lascia sul parabrezza dell’auto il preavviso e non indica il numero civico di riferimento della piazza o della via dove la violazione è stata commessa. E’ la sentenza 5447 del 9 marzo 2007 della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un automobilista multato per divieto di sosta in una piazza romana. L’automobilista aveva fatto prontamente ricorso al giudice di pace dopo aver ricevuto la notificazione a casa, lamentando tre importanti aspetti: la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione; la mancata contestazione immediata; la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione. Il magistrato onorario respinse la domanda, ma l’automobilista propose ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. I giudici della II sezione civile gli hanno dato torto, precisando che per quanto concerne la mancata indicazione del numero civico, l’uomo avrebbe dovuto dimostrare che nel punto della piazza dove aveva lasciato la macchina non c’era nessun divieto di sosta, cosa che invece non ha fatto, e nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione, la cui mancanza, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente”. Una multa costata cara all’automobilista anche in considerazione delle spese del giudizio, pari a seicento euro, liquidate dalla Cassazione.
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