AVELLINO- Anche nella valutazione “collegiale” dopo il decreto “monocratico” chiesto ed ottenuto in via di urgenza dall’Aias di Avellino, difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, i giudici della Terza Sezione del Tar Campania sede di Salerno con un’ordinanza hanno accolto limitatamente alla questione legata al contratto di servizio la domanda cautelare proposta dall’Aias nei confronti dell’ASL di Avellino, che aveva intimato la sottoscrizione del contratto di servizio entro il 18 dicembre 2024. Scrivono i giudici: “onde mantenere la res adhuc integra fino alla trattazione della causa nel merito, appaiono sussistere le condizioni per accogliere la proposta domanda cautelare limitatamente alla cennata intimazione di sottoscrizione dei contratti di servizio sotto comminatoria di sospensione del rapporto di accreditamento istituzionale (la quale risente del dianzi ravvisato vizio derivato dalla delibera del Direttore Generale della ASL Avellino n. 1567 del 25 novembre 2024, impugnata col ricorso introduttivo)”. I giudici amministrativi hanno ovviamente richiamato quanto era stato già espresso nel decreto monocratico di dicembre: “Considerato, infatti, per un verso, che la sottoscrizione del contratto di servizio sanitario, ai sensi dell’art. 13 dello stesso, determinerebbe acquiescenza ai volumi prestazionali controversi e rinuncia al giudizio, con conseguente improcedibilità del presente ricorso (cfr. sentenza di questa Sezione n. 1955 del 22.10.2024); per altro verso, che la mancata sottoscrizione dell’accordo comporterebbe la sospensione dell’accreditamento e, dunque, l’interruzione dell’erogazione delle prestazioni di riabilitazione in favore di disabili. ai sensi della DGR 545/2024”. Aggiungendo: “gli estremi del paventato danno grave e irreparabile sono ricollegabili alla sopravvenuta intimazione di sottoscrizione dei contratti di servizio ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dacché assistita dalla comminatoria di sospensione del rapporto di accreditamento istituzionale, ed ancorché rivelantesi, prima facie, immune dal vizio proprio di arbitrarietà denunciato da parte ricorrente (tenuto conto, da un lato, della legittimità della c.d. clausola di salvaguardia, acclarata da ormai granitica giurisprudenza, e, d’altro lato, della plausibile esigenza dell’amministrazione di contingentare la definizione contrattuale del regime di remunerazione delle prestazioni erogabili dalla struttura privata accreditata a carico del SSR)”. Nel merito si decidera’ il prossimo 24 giugno.
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