Dopo la sconfitta sul campo, secondo stop dietro le scrivanie per il Foggia. Anche la Commissione Disciplinare respinge il reclamo del club dauno: a nulla sono valsi i tentativi della società del presidente Capobianco che continua a non voler accettare il verdetto del campo. L’Avellino per quello che ha fatto durante l’arco della stagione ha meritato più di tutte di raggiungere questo traguardo arrivando secondo, e …su quattro incontri disputati contro i rossoneri ne ha perso soltanto uno. Questo il testo completo della delibera: “Alla luce degli atti relativi alla gara in oggetto conclusasi con il risultato di 3-0, il Giudice Sportivo, decidendo sul reclamo proposto dalla squadra pugliese, ha respinto il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo ed ha inflitto alla società Avellino, per il lancio di petardi e bengala nonchè di bottiglie, una delle quali ha cagionato lesioni ad uno degli assistenti arbitrali attinto sulla clavicola, le sanzioni di disputare due gare a porte chiuse e di pagare un´ammenda di 20.000 €. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società pugliese, riproponendo le argomentazioni prospettate dinnanzi al Giudice Sportivo ed invocando la ripetizione della gara. In particolare ha sostenuto che dal 5´ del secondo tempo supplementare i sostenitori campani avrebbero iniziato a penetrare nel recinto di gioco, dapprima scavalcando la rete di recinzione e successivamente profittando dell´apertura dei cancelli di accesso ad opera del personale addetto al servizio d´ordine, di tal chè più di mille tifosi si sarebbero assiepati a ridosso della linea perimetrale del terreno di gioco ed avrebbero in tal modo finito con il condizionare i calciatori, impediti a svolgere alcuna azione di gioco. All´esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo debba essere respinto. Come esattamente rilevato dal primo giudice, dagli atti ufficiali, costituenti fonte di prova privilegiata, scaturisce una univoca descrizione degli eventi, atta ad escludere qualsiasi ragionevole dubbio sulla dinamica degli stessi. Legittimato a valutare la regolarità o meno della partita è il direttore di gara, la cui persona si connota, secondo la giusta osservazione del Giudice Sportivo, per la sua posizione di osservatore privilegiato e tempestivo. Comunque, al fine di verificare la fondatezza delle tesi esposte dalla società foggiana, è stato richiesto dall´arbitro dal giudice in prime cure, un supplemento di referto: in tale documento l´arbitro ha confermato che la gara si è svolta regolarmente e che la stessa è stata portata a termine altrettanto regolarmente, precisando, quanto alla penetrazione in campo dei tifosi campani, che si è trattato di un´invasione pacifica, finalizzata a festeggiare la propria squadra”.
Redazione Irpinia
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