Azienda consortile, il Tar dà ragione al Comune di Avellino: vince Festa

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Azienda consortile, il Tar dà ragione al Comune di Avellino: il primo round se lo aggiudica il sindaco Festa nella “partita” contro la Regione Campania e, nello specifico, contro il presidente De Luca.

Il Tribunale Amministrativo di Salerno, infatti, ha accolto la sospensiva chiesta dal Comune di Avellino contro il commissariamento del Piano di zona e la successiva nomina, per l’esercizio dei poteri sostitutivi, di Carmine De Blasio, Marina Rinaldi e Giuseppe Calabrese. Le motivazioni sono spiegate nella Sentenza numero 00332/2021.

Ecco di seguito la sentenza

Il Presidente Leonardo Pasanisi ha pronunciato il presente decreto sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Avellino in proprio nella qualità di componente e socio di maggioranza dell’Azienda Consortile Ambito A04, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;

contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti dell’Azienda Speciale Consortile A04, Comune di Grottolella, non costituiti in giudizio;

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO

per l’annullamento. previa sospensione dell’efficacia,

A – della delibera di G.R.C. n. 462 del 19.10.2021, successivamente conosciuta, con la quale è stato disposto il commissariamento dell’Azienda Consortile Ambito A04, ai sensi dell’art. 47 LR n. 11/2017;
B – ove adottato, del provvedimento di nomina del Commissario ad acta ovvero, come riportato nell’ambito della delibera sub a), della commissione composta da tre funzionari ad acta;
C – ove e per quanto occorra ed ove lesiva, della nota prot. n. 499088 dell’01.10.2021;
D – ove e per quanto occorra ed ove lesiva, della nota prot. n. 468143 del 22.09.2021, con la quale è stata chiesta integrazione documentale;
E – ove e per quanto occorra, della delibera di G.R.C. n. 334 del 20.07.2021, recante l’“avvio procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 47 L.R. n. 11/2007”;
F – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI

depositati da Comune di
Avellino il 17/11/2021: avverso e per l’annullamento – previa sospensione ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.,
G – del decreto presidenziale n. 149 dell’11.11.2021, comunicato in data 17.11.2021, con il quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto la nomina, “in attuazione della D.G.R.C. n. 462 del 19/10/2021”, dei componenti della Commissione ad acta;
H – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., in sede di motivi aggiunti;

Rilevato che la nomina della Commissione disposta con il decreto presidenziale oggetto dei presenti motivi aggiunti concretizza il dedotto pregiudizio irreversibile;

Considerato che la presupposta delibera di G.R. n. 462 del 19.10.2021, oggetto del gravame introduttivo, si fonda da un lato su presupposti di fatto documentalmente contestati dalla parte ricorrente (e cioè sul mancato perfezionamento dell’iter di presentazione del Piano di Zona e del PAL riferito alla I annualità 2019) e dall’altro su valutazione degli uffici regionali (circa l’inidoneità della documentazione prodotta in relazione allo stato di funzionamento della forma associativa ed alla garanzia della compartecipazione di tutti i tutti i comuni associati) che appare genericamente richiamata e che quindi richiede, a cura dell’intimata amministrazione regionale, la necessaria integrazione istruttoria (in uno a tutti gli atti e documenti indicati nei provvedimenti impugnati);

Ritenuto pertanto che allo stato sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’invocata misura cautelare monocratica;
P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche. Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio già fissata del 7 dicembre 2021.