di Claudio De Vito – Potrebbe giungere anche in giornata l’ordinanza del Tar Lazio chiamato ad accogliere o meno la richiesta di sospensiva avanzata dall’Avellino attraverso lo studio legale Lentini.
Ieri è stato depositato il ricorso presso la cancelleria del tribunale amministrativo romano, poi a stretto giro di posta Figc e Coni si sono costituiti come controparti in vista della decisione che l’Avellino si augura possa rivelarsi favorevole ai fini dell’ammissione con riserva da blindare successivamente. Ottenere la paralisi degli effetti innescati dal provvedimento federale di esclusione dal campionato di B sarebbe però già un primo passo.
Intanto però è possibile analizzare le circa quindici pagine dell’istanza promossa dall’avvocato Lorenzo Lentini insieme al suo collaboratore Italo Rocco e al solito Eduardo Chiacchio, al fianco dei lupi anche nella causa amministrativa. La difesa, nel chiedere l’istanza di sospensione e per il futuro l’accoglimento del ricorso ordinario, ha argomentato su quattro punti già portati in udienza al Collegio di Garanzia del Coni “che si è sottratto pilatescamente ad ogni deliberazione e motivazione su un punto essenziale della presente controversia” si legge nel testo del ricorso.
L’Avellino proverà a convincere il giudice monocratico con le argomentazioni sull’indice di solvibilità (ritenuto più affidabile del rating), sulla disparità di trattamento nella gestione del caso Finworld, sul vizio di forma evidenziato a seguito della tardiva comunicazione Covisoc del 12 luglio e sulla proporzionalità e sull’adeguatezza della sanzione. Quest’ultima considerata eccessiva alla luce della sostenibilità finanziaria evidenziata proprio dal Collegio di Garanzia del Coni.
Il testo integrale del ricorso.
RICORSO per la U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., con sede in Avellino alla Via G. Feola n. 1 – CAP 83100, C.F./P.IVA: 02610700649, in persona del legale rappresentante p.t. Prof. Walter TACCONE, rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dagli Avv.ti Lorenzo LENTINI , Italo ROCCO ed Eduardo CHIACCHIO, con i quali elettivamente domicilia in Roma il provvedimento del Commissario FIGC n. 33 del 20.07.2018 di mancato rilascio della Licenza Nazionale 2017/2018 e di conseguente non ammissione della Società ricorrente al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2018-2019);
b – ove e per quanto occorra, della nota di comunicazione del dispositivo della decisione sub a);
c – della delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 Luglio 2018, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla Società ricorrente avverso i rilievi della CO.VI.SO.C. di presunto mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari”, con contestuale diniego di concessione della Licenza Nazionale richiesta ed esclusione dal Campionato di calcio di Serie B per la stagione 2018/2019 e, ove occorra, della nota di trasmissione prot. n. 1377/SS del 20.07.2018;
d – del parere negativo prot. n. 8963/2018 reso dalla Co.Vi.So.C. in data 19.7.2018 sul ricorso della US Avellino S.r.l.;
e – del provvedimento prot. n. 8715/2018 del 12.07.2018, con il quale la Co.Vi.So.C., esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha riscontrato il mancato 3 rispetto dei “criteri legali ed economici – finanziari”, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019;
f – ove occorra di qualsiasi ulteriore atto istruttorio, di estremi e contenuto non conosciuti;
g – ove occorra dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 27/2018 e 49/2018, se intesi ad escludere le Società di assicurazione con indice di solvibilità superiore a 1,2, ma prive di rating diretto dalla possibilità di emettere polizze fideiussorie in favore della Lega e della Figc (punto 12 lett. C) ed ancora se intesi a limitare la possibilità di produrre ulteriore documentazione rilevante ai fini della comprova dei requisiti per il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019, oltre il termine del 16.07.2018, anche in caso di tardiva comunicazione di esclusione da parte della COVISOC (Titolo IV rubricato “Ricorsi”);
h – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 co. I lett. z) c.p.a. del diritto della Società ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019 ed alla conseguente ammissione al Campionato di Serie B Stagione Sportiva 2018/2019 anche previa disapplicazione o declaratoria di illegittimità di atti federali a contenuto regolamentare ostativi.
FATTO 1 – La US Avellino 1912 s.r.l. è una storica Società sportiva che esercita attività calcistica da oltre 100 anni. La Società ricorrente, avendo maturato nella precedente stagione calcistica (2017 – 2018) il diritto di iscriversi al Campionato di Serie B 2018/2019, in data 29.06.2018, ha presentato rituale domanda di ammissione corredata di tutta la prescritta documentazione, ivi compresa, la garanzia assicurativa a prima richiesta di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) in favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rilasciata dalla Compagnia ONIX ASIGURARI S.A., iscritta nel Registro delle Imprese di Bucarest (Romania) al n. J40/7361/2012 e nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496.
La Co.Vi.So.C. – Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio, con nota pec generata e pervenuta in data 12.07.2016 alle ore 21.23, tuttavia, ha comunicato alla Società ricorrente tardivamente la esclusione dal Campionato 5 Professionistico 2018/2019 per un presunto deficit dei requisiti economico-finanziari previsti dal Sistema Licenza Nazionale. La garanzia assicurativa sarebbe stata rilasciata dalla Compagnia (di diritto estero) Onix Asigurari S.A. sprovvista di un rating diretto “coerente con quanto previsto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018”.
Tale provvedimento negativo è stato impugnato davanti alla CO.VI.SO.C. evidenziando la piena idoneità tecnico – finanziaria della garanzia assicurativa prestata. La Società ricorrente, nel contempo, a titolo cautelativo, ha provveduto anche alla acquisizione di ulteriore fideiussione assicurativa, rilasciata da altra Compagnia, la FinWorld (in data 10.7.2018), poi, sostituita da quella di Groupama (in data 16.7.2018), a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato 11.07.2018 e della cancellazione, in pari data, della stessa FinWorld dall’Albo degli intermediari finanziari. Gli originali “cartacei” di tali polizze, quindi, appena disponibili, sono stati trasmessi alla FIGC in data 17 – 18.7.2018.
La FIGC, tuttavia, con delibera del Commissario Straordinario 20.07.2018, recependo l’avviso negativo di Co.Vi.So.C., ha respinto il ricorso e, per l’effetto, non ha concesso alla Società 6 ricorrente la Licenza Nazionale 2018/2019 con conseguente “non ammissione” al Campionato di Serie B. 2 – La Società US Avellino, a questo punto, ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, ai sensi dell’art. 54 co 3 del Codice di Giustizia Sportiva, deducendo plurimi vizi di legittimità del diniego federale:
– perché la garanzia assicurativa della Società Onix è sicuramente idonea e coerente con i criteri di sostenibilità economico – finanziari fissati dal Comunicato FIGC n. 49/2018, essendo dotata di adeguato indice di solvibilità pari a 1,49 Certificato da Società Terze (superiore a quello minimo di 1,20);
– perché, in subordine, le successive polizze, benchè depositate dopo il 16.7.2018 (hanno in ogni caso decorrenza anteriore), sono sicuramente ammissibili (e ciò è decisivo) per la tardività della comunicazione di esclusione di CO.VI.SO.C., pervenuta alla Società ricorrente dopo la scadenza del termine legale del 12.7.2018. Il Collegio di Garanzia, tuttavia, con un sibillino dispositivo in data 31.07.2018, ha sorprendentemente respinto il ricorso della US Avellino deducendo “che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità 7 finanziaria; considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti, il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici e respinge il ricorso”.
3 – Ma gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati previa sospensione e adozione di misure cautelari urgenti ai sensi dell’art. 56 c.p.a. per i seguenti MOTIVI I – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO I PUNTO 12 LETT. C) DEL SISTEMA DI LICENZE NAZIONALI 2018 – 2019 LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO PUBBLICATO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 04.05.2018 – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 E SS. L. 241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ILLOGICITÀ MANIFESTA – IRRAGIONEVOLEZZA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA)
1.1. – La Società ricorrente, prima di tutto, è in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria per il rilascio della licenza nazionale come contraddittoriamente ha riconosciuto lo stesso Collegio di Garanzia del CONI. La Licenza Nazionale 2018/2019 per l’ammissione al Campionato di Serie B, infatti, richiedeva di ““depositare presso la Lega nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta 8 dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da: a) banche che: a1) figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; a2) abbiano un capitale versato, almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca D’Italia; b) soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., abilitati alla emissione di fideiussioni; c) società assicurative che: c1) siano iscritte nell’Albo IVASS; c2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett. c3), abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standard & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l’ente emittente”.
La “ratio” di tale disciplina federale è del tutto evidente. Le Compagnie Assicurative che emettono polizza fideiussoria devono essere affidabili sul piano economico – finanziario dovendo garantire (alla Lega ed alla FIGC), in caso di inadempimento delle Società calcistiche, l’immediato pagamento. Tale affidabilità economico – finanziaria, secondo il comunicato FIGC 49/2018, è conseguita, in via automatica, per le 9 Compagnie Assicurative, mediante possesso di un rating minimo diretto, da parte delle agenzie internazionali terze. La norma federale, tuttavia, in ossequio al principio di strumentalità delle forme, non ha vietato (e non avrebbe potuto) il rilascio di garanzie da parte di soggetti assicurativi, privi del rating diretto; in tal caso, le Società devono fornire prova di adeguati corrispondenti requisiti di affidabilità economico – finanziaria (dei soggetti emittenti).
La US Avellino ha presentato una garanzia fideiussoria della Società Onix Asigurari s.a.: – che è iscritta all’Albo IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496; – che ha un indice di solvibilità di 1,49, pubblicato nel SFCR e certificato da Audit ACL International (Società di revisione finanziaria terza) superiore a quello (minimo) richiesto. Si tratta di una Società assicurativa che possiede i prescritti requisiti di affidabilità economico finanziaria, coerenti con quelli richiesti nel Comunicato n. 49/2018 ed idonei a garantire l’adempimento immediato. L’indice di solvibilità, infatti, rappresenta la capacità di adempimento, nel breve e medio periodo, in ragione delle disponibilità immediate e realizzabili ed è espresso dal rapporto 10 tra attivo disponibile e realizzabile e debiti a breve e medio termine. Tale indice, se è uguale a 1 (100%), dimostra una capacità di far fronte a tutti gli impegni poiché l’attivo corrente complessivamente copre i debiti (in essere).
Se maggiore di 1, come nel caso di ONIX ASIGURARI S.A. (tale indice) dimostra che tutti i creditori sono più che garantiti da un eccellente stato di solvibilità (della azienda). La determinazione di questo indice, per di più, consente una visione globale ed immediata della situazione debitoria potendosi valutare, in ogni momento, la possibilità di farvi fronte e l’opportunità o meno di contrarre altri debiti o diminuire quelli in essere. La ONIX ASIGURARI S.A. ha un indice di solvibilità pari a 1,49 (149%), con riferimento al requisito patrimoniale di solvibilità (SCR – Solvency Capital Requirement) e pari a 3,88 (388%), in relazione al requisito patrimoniale minimo (MCR – Minimum Capital Requirement). Si tratta di dati oggettivi ed inoppugnabili (e non “giudizi” come il “rating”) che scaturiscono da un calcolo matematico su dati numerici asseverati da un Ente certificatore, esterno ed indipendente, che è Audit 11 Consulting Legal International s.r.l., che ha certificato sia il bilancio al 31 Dicembre 2017 di ONIX ASIGURARI S.A., sia la Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (Solvency and Financial Condition Report – SFCR).
La Società Assicurativa, dunque, è affidabile sul piano economico – finanziario e, pertanto, è in possesso dei prescritti requisiti secondo il Comunicato FIGC n. 49/2018. La polizza fideiussoria della Società ricorrente è valida ed efficace, per il rilascio della Licenza Nazionale, come non ha mancato contraddittoriamente di riconoscere lo stesso Collegio di Garanzia (del Coni), che ha dichiarato espressamente il possesso dei requisiti di affidabilità economico – professionale. Emerge un primo grave vizio del provvedimento di esclusione e della decisione del Collegio di Garanzia del CONI per violazione e travisamento del Comunicato FIGC n. 49/2018 e per alterazione del principio del “favor admissionis” e di più ampia partecipazione.
1.2 – Il Comunicato FIGC n. 49/2018, di converso, se inteso a prescrivere con valore cogente anche il possesso di un rating diretto per il rilascio di polizze fideiussorie, ha violato l’art. 1 della L. 241/90, che fa divieto di aggravamento del 12 procedimento e di restrizione dell’accesso alle procedure competitive per illogicità ed incongruità manifesta e violazione del criterio di proporzionalità. L’indice di solvibilità è parametro oggettivo certo ed affidabile per la dimostrazione dei requisiti di sostenibilità economica e finanziaria delle Società assicurative. L’indice di solvibilità è fondato su criteri e parametri contabili e finanziari oggettivi (rapporto crediti/debiti) Certificati da Società (terze) di revisione finanziaria. Il rating, invece, è mero giudizio delle Agenzie Finanziarie, che guarda al rischio del credito, valutando una pluralità di elementi anche esogeni ad una impresa (paese di residenza, PIL, etc.) che non hanno a che vedere con l’affidabilità economica e finanziaria di una Compagnia.
Si richiamano, al riguardo: – determinazione A.V.C.P. n. 2 del 13.2.2013, che ha riconosciuto espressamente “Un’ulteriore restrizione all’accesso, infine, può consistere nel richiedere rating molto elevati, senza tenere in conto che tale indice considera il rischio di credito e non la solvibilità delle imprese e, soprattutto, risente del rating proprio del sistema paese in generale……. Un indicatore che meglio rappresenta, rispetto al rating, la capacità di far fronte all’esposizione assicurativa potrebbe essere il cosiddetto indice di solvibilità, ottenuto come 13 rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e quello richiesto in base alla normativa vigente”; – determinazione Anac n. 1 del 29.7.2014, secondo la quale “la richiesta di rating ai garanti inserita nei bandi di gara appare in grado di discriminare perché determina disparità tra i soggetti che operano nel mercato creditizio/finanziario (intermediari, banche, assicurazioni) e potrebbe limitare la partecipazione alle gare delle imprese che segnalano difficoltà a reperire le garanzie necessarie per accedere alla gara d’appalto. Ciò in quanto, per quel che riguarda il mercato finanziario, alcuni possibili fideiussori, anche se in possesso di margini di solvibilità elevati, non sempre hanno un rating, in quanto non procedono al collocamento di titoli sul mercato…. inoltre, come confermano anche i pareri espressi dalla Banca d’Italia e dall’ABI non sempre il rating costituisce un indice certo di riferimento nella sti 14 giustificazione la platea dei soggetti che possono emettere garanzie fideiussorie, in favore delle Società di Calcio.
La illegittimità del Comunicato, all’evidenza, si ripercuote sul provvedimento di esclusione, fondato su presunta invalidità della polizza fideiussoria, rilasciata dalla ONIX per carenza di rating diretto.
1.3 – A nulla vale, in contrario, invocare una tardiva o la omessa impugnazione del Comunicato FIGC n. 49/2018, ai sensi dell’art. 43 bis delle Norme Federali, come ha adombrato il Collegio di Garanzia che, pur riconoscendo il possesso del requisito, si è sottratto nella delibazione doverosa della congruità della clausola aggiuntiva (vero e proprio “non liquet”). L’impugnazione differita, in uno al provvedimento di esclusione, infatti, è ammissibile almeno per tre ordini di ragioni. Il Comunicato FIGC n. 49, prima di tutto, è stato diramato in data 4.5.2018. La Società ricorrente, a tale data, tuttavia, era impegnata per la salvezza e la conservazione della Categoria ed, in conseguenza, non poteva vantare alcun interesse, immediato e diretto, alla impugnazione di un atto di accesso ad un Campionato, per il quale non aveva maturato ancora il diritto di accesso. 15 Le modalità di presentazione della polizza, subito dopo, non incidono in via immediata e diretta sui requisiti (diretti) di ammissione delle singole Società di Calcio al Campionato e, dunque, non rientrano tra le c.d. clausole “escludenti”, immediatamente lesive, suscettive di impugnazione nel termine (decadenziale) ben potendo essere censurate, in via differita, in uno al provvedimento applicativo.
Per finire, l’atto in questione eventualmente va ritenuto lesivo, solo accedendo ad una “interpretazione” restrittiva (del Titolo I punto 12 del Comunicato FIGC n. 49/2018) palesandosi la lesione dunque solo al momento di concreta applicazione (della clausola). Cade lo schermo interposto dell’adombrata tardività o della carenza di impugnazione del Comunicato FIGC n. 49/2018, dietro il quale il Collegio di Garanzia si è iniquamente sottratto alla doverosa delibazione di congruità – legittimità del “rating” nonostante avesse riconosciuto contraddittoriamente in linea con l’Autorità di Vigilanza la invalidità di una siffatta clausola limitativa, che prescrive requisiti più restrittivi di quelli necessari per garantire la solvibilità di una Compagnia Assicurativa. 16 Per di più, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva (art. 133 co. 1 lett. z) c.p.a.), risulta superabile ogni questione formale (tardività), tanto più che le clausole del Comunicato sono suscettive di disapplicazione, da parte del giudice amministrativo, nei sensi anche richiesti con il presente ricorso.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E SS. L. 241/90) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA) L’esclusione risente di ulteriori gravi profili di illegittimità. Il Comunicato FIGC n. 49/2018 ha presidiato con esclusione solo il mancato deposito della polizza e non pure il deposito di una garanzia fideiussoria eventualmente non “coerente” con i criteri del richiamato Comunicato 49/2018. La COVISOC, prima, la FIGC, poi, in carenza di espressa comminatoria di esclusione non potevano irrogare la più grave sanzione (espulsiva). La esclusione, in difetto di clausola formale, ha violato il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni sportive e del soccorso istruttorio. 17 Va evidenziato al riguardo che la FIGC, per ben 10 Società di Lega Pro, che hanno presentato una fideiussione della Società (assicuratrice) FINWORLD, ritenuta non idonea, ha assegnato il termine ben più ampio di 10 giorni per la sostituzione della polizza. La U.S. Avellino peraltro ha presentato la stessa polizza della Finworld (in sostituzione della prima). Due pesi e….due misure! Seguono non solo la violazione della disciplina regolamentare e del soccorso istruttorio, ma anche di fondamentali principi di par condicio, ragionevolezza e proporzionalità.
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E SS. L. 241/90- ART. 48 CAD – ART.1218 E 1223 CC) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA) 3.1. – Ulteriori ragioni di invalidità investono la violazione del giusto procedimento. La COVISOC ha comunicato alla Società ricorrente la presunta non idoneità della polizza fideiussoria solo con pec consegnata il 12.7.2018 alle ore 21,24. 18 La Pec, per legge (art. 16 co 9 D.L. 185/2008), integra la sede telematica di una impresa ed è equipollente alla sede fisica. La sede telematica, al pari della sede fisica, deve ritenersi operativa nel rispetto del normale orario lavorativo (in relazione alla attività svolta), entro il quale viene assicurata la presenza del personale, compreso quello addetto alla ricezione atti. Occorre garantire, infatti, la effettiva possibilità di conoscenza (concreta) di un atto che entra automaticamente nella sfera giuridica del destinatario senza necessità di consenso (art 16 co 9 DL 185/2008), presenza o comportamento attivo dello stesso. La Pec, per espressa previsione normativa (art. 48 CAD), dunque, equivale ad una notificazione a mezzo posta che, come è noto, va necessariamente effettuata negli orari di lavoro degli agenti postali ed è presidiata, in caso di assenza/chiusura del destinatario, da un doppio sistema di garanzia (avviso e deposito presso la casa comunale), a pena di nullità. La trasmissione degli atti mediante Pec, oltre il normale orario lavorativo (del destinatario o dell’agente postale), al pari della notifica via posta, a cui è equiparata, dunque, si deve ritenere perfezionata (ovvero conoscibile ed opponibile al destinatario) il giorno successivo. 19 Le notifiche degli atti processuali, con modalità telematiche, a conferma, non si possono effettuare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21. La notifica, per espressa disciplina normativa, si considera perfezionata il giorno successivo se avvenuta dopo le 21 (art 16 septies DL 179/2012).
3.2. – Il provvedimento di esclusione alla Società ricorrente è stato comunicato alle ore 21,24 del 12 luglio 2018. La pec si è perfezionata ed è divenuta opponibile, dunque, solo il successivo 13 luglio 2018 (e dunque fuori termine massimo). La comunicazione di esclusione, pertanto, è avvenuta oltre il termine perentorio, a carico di COVISOC, con ricadute limitative sul regolare procedimento di ammissione (al Campionato) che, a valle della esclusione, ha previsto una indefettibile fase di regolarizzazione soggetta a termini di adempimento, che non possono essere ulteriormente limitati per una tardiva comunicazione del provvedimento di esclusione. Il Comunicato, infatti, ha riconosciuto la presentazione di nuova polizza nel termine di quattro giorni dalla esclusione (dal 12 luglio al 16 luglio ore 19). 20 La tardiva comunicazione COVISOC, pertanto, ha pregiudicato il diritto di US Avellino che a sua disposizione ha avuto solo i giorni del 13 luglio e 16 luglio, peraltro parzialmente, per acquisire nuova polizza (in sostituzione di quella asseritamente non idonea). Il 14 e 15 luglio, per di più, sono giorni “non lavorativi” per il settore assicurativo e, quindi, non sono utili per la sostituzione di una polizza di rilevantissimo importo (€ 800.000,00). Ora, il ritardo della comunicazione (1 giorno) ha ricadute invalidanti sulla declaratoria di tardività (di 1 giorno) della seconda polizza. Se è considerata scusabile la violazione del termine (perentorio) di COVISOC, per un giorno, del pari, non può non ritenersi scusabile il successivo deposito un giorno dopo della seconda polizza, perché il ritardo di comunicazione COVISOC integra una vera e propria esimente del ritardo della Società ricorrente. Il ritardo di comunicazione COVISOC, infatti, al pari, della incongruità del termine per la presenza di ben due giorni festivi (sabato e domenica – ulteriore illegittimità), ha condizionato la effettiva possibilità di sostituzione della polizza, con ricadute 21 invalidanti sulla declaratoria di tardività della seconda polizza e sulla stessa decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che si è sottratto pilatescamente ad ogni delibazione e motivazione su un punto essenziale della presente controversia.
3.3 – Il Comunicato FIGC n. 49/2018, in subordine, se inteso a precludere il deposito di documentazione, successivamente al termine del 16 luglio ore 19, anche in caso di omessa tempestiva notifica del provvedimento COVISOC, ha violato elementari principi di ragionevolezza e proporzionalità e gli stessi principi generali in tema di decadenza. E’ fin troppo evidente che la violazione del termine assegnato a COVISOC per la tempestiva comunicazione dell’esito della istruttoria, presupposto indefettibile della rigida scansione procedimentale, fissata dal Comunicato n. 49/2018, refluisce sui successivi termini del procedimento dovendosi peraltro garantire la “par condicio” con tutte le altre Società, invece, notiziate entro i termini (da COVISOC). Di guisa che l’asserito ritardo della ricorrente non è imputabile e non può costituire valido presupposto per una declaratoria di inammissibilità (recte: decadenza) secondo i ben noti principi in tema di adempimento (artt. 1223 e 1218 cc.), buona fede, correttezza e leale cooperazione nei rapporti bilaterali.
Seguono i vizi rubricati. IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E SS. L. 241/90) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA) L’esclusione, per finire, è ingiusta e contrasta con il regime di proporzionalità ed adeguatezza delle sanzioni. La U.S. AVELLINO 1912 s.r.l. ha assicurato tutti i parametri economico – finanziari, previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, in particolare. provvedendo: – al pagamento, entro il 30 Giugno 2018, degli emolumenti stipendiali dei tesserati e delle altre figure, previste dal C.U. F.I.G.C. n. 49/2018, delle relative imposte e dei relativi contributi, per un importo consistente pari a circa € 1.750.000,00;
– al pagamento, entro il 30 Giugno 2018, delle rate relative ai rateizzi tributari e contributivi, in corso, nei confronti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate Riscossione nonchè dell’I.N.P.S. per il significativo importo pari ad oltre € 100.000,00;
23 – all’adozione, entro il 6 Luglio 2018, dei provvedimenti ex art. 2482 ter Cod. Civ., per la copertura del rapporto P/A (patrimonio netto/attivo patrimoniale) per un ammontare pari ad oltre € 3.300.000,00. Ora, a fronte di siffatta evidente idoneità economico – finanziaria, accompagnata da ben 3 polizze fideiussorie, che danno conto di piena solidità economico – finanziaria della Società di Calcio ricorrente, davvero è abnorme e violativo dei principi di proporzionalità e ragionevolezza disporre una esclusione solo per una presunta “incoerenza” formale (carenza di rating diretto della polizza rilasciata da ONIX ASIGURARI S.A.), malgrado la accertata e comprovata affidabilità dell’emittente, mediante possesso di un indice di solvibilità di 1,49, concorrente ed assorbente rispetto alla carenza del rating e la idoneità economico – finanziaria della Società calcistica in regola con tutti i parametri federali. Beninteso che, a fronte del sostanziale riconoscimento della idoneità della Compagnia Assicuratrice, da parte dello stesso Collegio di Garanzia, rifugiarsi dietro inconsistenti e pretestuosi profili formali pretermettendo i ritardi di COVISOC è decisione davvero iniqua ed arbitraria, che richiede un intervento correttivo immediato del Giudice Amministrativo, a 24 tutela della Società ricorrente, del suo buon nome, della Città di Avellino e dello stesso interesse pubblico ad una regolare ed ampia competizione calcistica.
L’accertamento dei requisiti (sostanziali) economico – finanziari, infatti, rende ogni rilievo formale sicuramente recessivo, non potendosi cancellare, con grande disinvoltura, oltre 100 anni di gloriosa storia sportiva, nella città di Avellino, in carenza di contrapposte e prevalenti ragioni di interesse pubblico. ISTANZA DI SOSPENSIONE Il pregiudizio davvero è irreversibile. La immediata sospensione del provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie B 2018/2019 è l’unico rimedio per elidere il pregiudizio, altrimenti irreversibile, che subisce la Società ricorrente dalla imminente predisposizione dei calendari con ripescaggio di altre Società in sostituzione (6 Agosto) e dall’imminente inizio della stagione agonistica (24 agosto 2018). La esclusione dal Campionato di Serie B ha ricadute pregiudizievoli irreversibili: la perdita del titolo sportivo; la dissoluzione di tutti i contratti in corso (con i giocatori attualmente in forza alla Società ricorrente che, in virtù delle norme federali, sono svincolati e liberi di accordarsi con altre 25 Società); il rischio del fallimento, con dispersione del patrimonio sportivo, umano, attualmente disponibile, in una città del Sud, come Avellino, che ha una rinomata ed antica tradizione sportiva calcistica e che non merita di subire una umiliante “punizione” solo per presunte ed inconsistenti ragioni … di forma. P.Q.M. Accogliersi il presente ricorso – in uno all’istanza cautelare – con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Ai sensi della vigente legislazione in materia di contributo unificato si dichiara che il contributo dovuto è di € 1.800,00. Roma, I sottoscritti Avv.ti Lorenzo LENTINI, Italo ROCCO ed Eduardo CHIACCHIO, difensori della US AVELLINO1919 S.R.L., PREMESSO CHE – la Società ricorrente è stata esclusa definitivamente dal Campionato di Serie B 2018/2019; – la FIGC sta per provvedere alla predisposizione del calendario in data 6.8.2018, con sostituzione delle Società escluse, mediante ripescaggio di altre Società (dalle serie inferiori), compromettendo definitivamente il diritto della Società istante a partecipare all’imminente campionato di Serie B ed al “giusto processo”;
– tutti i calciatori, per di più, attualmente in forza, con decorrenza dal prossimo 6.8.2018, saranno svincolati automaticamente con irreversibile depauperamento del patrimonio sportivo ed economico della Società;
– la immediata sospensione degli atti impugnati, con ammissione con riserva al Campionato di Serie B 2018/2019, prima della prima Camera di Consiglio utile, fissata per il mese di settembre, dunque, costituisce l’unico rimedio per rimuovere il pregiudizio, altrimenti irreversibile, anche perché non sussistono e non sono state dedotte ragioni di preminente interesse pubblico contrastante (si cfr. Decreto Presidenziale T.A.R. Lazio – Roma Sez. I Ter n. 4460 del 03.08.2016).
Tanto premesso, i sottoscritti avvocati CHIEDONO l’adozione di misure cautelari urgenti fino alla trattazione dell’istanza cautelare nella prima Camera di Consiglio utile.