Aste Ok, Livia Forte lascia il carcere. Il Riesame attenua la misura

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Attilio Ronga – Livia Forte lascia il carcere di Latina per essere sottoposta alla misura meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo una lunga battaglia giudiziaria, iniziata nell’ottobre del 2022, i difensori di Lady Aste, i penalisti Roberto Saccomanno e Alfonso Furgiuele hanno ottenuto dai giudici dell’Ottava Sezione Collegio A del Tribunale del Riesame la sostituzione della misura cautelare per la Forte. I magistrati del Tribunale della Libertà, che si sono riservati sulle motivazioni, hanno disposto anche l’immediata scarcerazione della Forte, che a distanza di tre anni e quattro mesi dal blitz denominato Aste Ok lascia il carcere. Una decisione che arriva alla vigilia dell’udienza in cui ci sarà la requisitoria del pm antimafia Henry Jhon Woodcock, prevista per domani alle undici nell’aula di Corte di Assise davanti al Collegio presieduto dal giudice Roberto Melone. Nel corso del processo, come è noto, la Forte aveva anche dovuto apprendere del decesso di suo fratello Modestino, uno dei fatti più drammatici della vicenda giudiziaria che si sta per definire davanti ai magistrati avellinesi.

IL BRACCIO DI FERRO

I difensori di “Lady Aste” avevano impugnato davanti al Tribunale della Libertà di Napoli il no all’istanza di attenuazione della misura cautelare in carcere del Tribunale di Avellino datato 26 ottobre 2022. Per il collegio presieduto dal giudice Roberto Melone, infatti, non solo non si sarebbero verificati elementi di novità rispetto ad un altro rigetto datato ottobre 2021, ma non si sarebbe sedimentata neanche una volontà collaborativa da parte della Forte, che non essendo state escusse le “vittime” avrebbe potuto inquinare le prove. Infine la volontà collaborativa della Forte non sarebbe emersa ancora in fase dibattimentale. Al no del Tribunale si era giunti anche con il parere contrario della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli. Perché pure riconoscendo l’atteggiamento indirizzato in senso collaborativo dalla Forte, non era dimostrato che ci fosse l’elisione di ogni legame con il clan. Il 14 dicembre 2022 anche il Tribunale del Riesame di Napoli aveva respinto l’appello proposto dalla difesa di Forte, riconoscendo che aveva reso dichiarazioni in sede dibattimentale nel parallelo processo al clan Partenio, ma aveva negato la sua partecipazione all’organizzazione, riconoscendo solo reati minori. Per i giudici napoletani: “una scelta palesemente dettata dalla mera convenienza, originata dalla sussistenza di un granitico compendio militante a suo carico, nel contempo insistendo in una ostinata e inverosimile negazione, circa la propria appartenenza alla compagine mafiosa indicata in contestazione”. In sostanza, la Forte, ritenendosi vittima stessa del clan, avrebbe di fatto non rescisso i legami con lo stesso. Inoltre, per i giudici del Tribunale della Libertà, una misura attenuata gli avrebbe consentito di “riannodare i legami precedentemente intessuti con pericolosi ambienti malavitosi”. La difesa della Forte ha però contestato questa visione del Riesame, trovando riscontro proprio nella decisione della Cassazione. Per i giudici infatti: ” sostiene sul punto la difesa, con corretto argomentare, con il quale il Tribunale non si è confrontato in maniera dialogica e sostanziale, che una eventuale confessione(circa i fatti specifici contestati) potrebbe rappresentare una cesura insanabile , una interruzione irreversibile, del rapporto pregresso esistente tra l’associazione e la Forte; viceversa, rendere in pubblico processo dichiarazioni accusatorie , a carico di sodali ben individuati, non può non assumere una univoca significazione, nel senso delle completa e definitiva interruzione del rapporto di organicità con l’associazione”. La questione era tornata a luglio scorso al Riesame, che aveva nuovamente rigettato l’impugnazione delle difese, ribaltate nuovamente in Cassazione, “L’ipotesi, complessiva, formulata dal Tribunale del riesame (in ordine alla mancata rescissione dei legami fra la Forte ed il clan di appartenenza a seguito delle dichiarazioni confessorie ed accusatorie) è di natura prettamente
congetturale, tale, pertanto, da non poter giustificare, il nuovo rigetto dell’istanza
di revoca o di sostituzione della misura cautelare”. E’ così che i giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione avevano infatti annullato per difetto di motivazione il provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli che il 20 luglio scorso aveva rigettato la richiesta di attenuazione della misura cautelare nei confronti di Livia Forte. Una decisione che i legali di “Lady Aste” i penalisti Roberto Saccomanno e Alfonso Furgiuele avevano impugnato nuovamente davanti ai giudici della Suprema Corte (che già si era espressa annullando un precedente rigetto del Riesame). La questione è semplice. La Prima Sezione della Cassazione aveva annullato la decisione del riesame di Napoli – sempre di rigetto dell’appello contro il diniego della revoca o della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere – osservando, quanto al requisito della persistenza delle esigenze di cautela, che si era incorsi in un vizio di motivazione laddove si era esclusa la
rescissione dei rapporti fra la Forte e gli ambienti malavitosi a cui si era dimostrata
prossima. Nella nuova ordinanza dei giudici del Tribunale della Libertà di Napoli si rigetta la revoca della misura cautelare per la Forte sulla base di alcuni elementi.
dichiarazioni di Livia Forte – di ammissione dei soli delitti fine, di turbativa d’asta (escludendo le sole estorsioni e la valenza mafiosa di tali condotte) – apparivano finalizzati ad una sua auspicata scarcerazione, che le avrebbe consentito di ritornare ad operare sul territorio per conto e nell’interesse del clan. Del resto, i Galdieri, destinatari delle sue accuse, erano già raggiunti da un tale compendio probatorio da rendere superflue, al fine della loro condanna, le sue dichiarazioni accusatorie. E si era detto come Nicola Galdieri tutto le avrebbe perdonato se solo ella si fosse scusata. Così che il suo atteggiamento processuale appariva come Jna rescissione solo formale dal sodalizio di riferimento. Né mutava il quadro descritto il fatto che la Forte avesse ammesso anche ulteriori (rispetto a quelle oggetto del presente processo) episodi di turbativa d’asta, i cui positivi riscontri erano stati riferiti dai Carabinieri, perché ciò era avvenuto sempre nell’ottica di ottenere quella scarcerazione che era anche,nell’interesse del clan”. Un allontanamento solo “formale”. A suffragare questa ipotesi, secondo il Riesame, anche “la frase intercettata all’epoca dei fatti, in cui un aderente del clan aveva affermato che la Forte era così prossima a Nicola Galdieri che questi, se solo lei si fosse scusata, “tutto” le avrebbe perdonato”. Per gli avvocati Saccomanno e Furgiuele quella prospettata dal Riesame era solo un’ipotesi congetturale. Anche perché “meramente congetturale era anche l’affermazione che il compendio probatorio raccolto sulle condotte illecite dei Galdieri fosse – nel processo di merito di per sé già sufficiente per pervenire alla loro condanna. Peraltro, era stato lo stesso pubblico ministero del processo a chiedere l’escussione della Forte, così
ritenendone l’evidente rilevanza (escludendone pertanto la prospettata superfluità) probatoria”. Una valutazione che i giudici della Cassazione hanno condiviso. Per i magistrati infatti la tesi del Riesame è “certamente suggestiva ma gli scarni elementi concreti che ne svelerebbero l’esistenza non sono, affatto, significativi e convincenti”. Tra questi in particolare “gli ulteriori episodi delittuosi riferiti anche a carico di altri componenti del clan (la cui attendibilità era stata positivamente saggiata dagli inquirenti) non possono, in assenza di più precisi e concreti elementi, essere pianamente ricondotti a quegli errori o mancanze che il Galdieri, secondo altri esponenti del clan, avrebbe “perdonato” alla Forte, se solo questa si fosse “scusata”. Ciò non appare, invero, rispondere alle ordinarie logiche criminali associative (che, invece, sono svolte a “scoraggiare” la collaborazione con la giustizia, in tutte le sue forme) e, comunque, costituisce una mera congettura”. E a quanto pare, in attesa delle motivazioni, questa valutazione della Cassazione è stata condivisa dal Riesame.