Aste Ok, la Cassazione “conferma” la legittimità dei sequestri bis ad Aprile

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Aste Ok

AVELLINO – Depositate dai magistrati della Corte di Cassazione le motivazioni relative ai sequestri bis ottenuti dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di società riconducibili ad uno dei presunti promotori del “clan delle aste”, ovvero Armando Aprile. Come è noto per i giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione i ricorsi della New Life Italia s.r.l. e della Punto Finance s.r.l. sono inammissibili, annullato con rinvio invece quello per la società A&G ed una posizione individuale (un soggetto non indagato tra l’altro nell’ambito dell’inchiesta di Antimafia, Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Napoli). Il ricorso era stato presentato dal penalista Alberico Villani.

IL FATTO
L’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha confermato, l’ordinanza del 6 maggio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva convalidato il sequestro preventivo disposto d’urgenza dai pm antimafia Henry Jhon Woodcock e Simona Rossi (e firmato dal Procuratore Aggiunto Sergio Ferrigno)contestualmente disposto il sequestro preventivo di diverse società, incluso il loro intero patrimonio aziendale, composto da beni immobili e mobili, e le disponibilità finanziare riconducibili alle stesse società e a diverse persone fisiche indiziate dei delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nonché dei delitti di estorsione aggravata e turbata libertà degli incanti, aggravati anche perché commessi utilizzando il metodo mafioso ed al fine di agevolare le finalità del sodalizio mafioso. L’indagine è quelle coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli per il delitto di partecipazione ad un’associazione mafiosa che aveva conseguito il controllo del settore delle aste immobiliari giudiziarie presso il Tribunale di Avellino, attuato anche attraverso condotte intimidatorie dirette ad alterare il normale svolgimento delle aste immobiliari e conseguire indebiti vantaggi, nonché per più reati fine di estorsione aggravata e turbativa di libertà degli incanti, aggravati anche ai sensi dell’art. 416-bis”. I due ricorsi bocciati sono quelli relativi alle società oggetto di sequestro vi
sono anche la New Life Italia s.r.l. e la Punto Finance s.r.I., per l’Antimafia e i Carabinieri di Avellini e i militari del Nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Napoli le due aziende “sono ritenute entrambe riconducibili ad Armando Pompeo Aprile, indiziato di appartenenza al sodalizio mafioso. Riconducibili ad Armando Pompeo Aprile sono stati ritenuti anche il conto corrente con un saldo di euro 104.111,51 ed intestato formalmente alla A & G s.r.l., ed ancora un conto corrente con un saldo di euro 20.341,55.
Si legge nel decreto di sequestro che le società e gli altri beni in esso indicati sono stati sequestrati perché sussistono i presupposti e le condizioni per poter procedere, ad un sequestro preventivo, finalizzato alla loro confisca obbligatoria e comunque preventivo perché trattasi di società e beni mediante i quali sono stati commessi i delitti di associazione di tipo mafioso e tutti gli altri delitti relazione ai quali è stata contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., avendo gli indagati potuto realizzare i loro scopi criminali proprio in quanto dotati di «imprese di riferimento», come quelle colpite dal
vincolo cautelare”.

LA DECISIONE
Per i giudici della Suprema Corte sette dei nove motivi presentati dalla difesa di A&G sono infondati, due meritano di essere rivalutati dal Riesame di Napoli. In particolare uno dei motivi per cui la difesa chiedeva l’annullamento, ovvero il principio del “ne bis in idem” (in buona sostanza il fatto che non si può procedere due volte per la stessa vicenda e con la stessa ipotesi di reato su cui ci sia stata gia’ una sentenza). Per i magistrati invece il “principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame”. Per i giudici: “Secondo quanto emerge dagli atti, il Tribunale, con l’ordinanza di restituzione degli atti al Pubblico ministero emessa il 14 aprile 2024, non ha revocato, per mancanza dei relativi presupposti, i sequestri disposti con i precedenti decreti, ma li ha dichiarati inefficaci esclusivamente in virtù di detta restituzione, cosicché ben poteva essere disposto nuovamente il sequestro preventivo sulla base dei medesimi elementi. Né, in ogni caso, poteva ritenersi sussistente il «giudicato cautelare», preteso dai ricorrenti nel loro terzo motivo, in conseguenza del rigetto del ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza di restituzione deducendo l’abnormità di questo provvedimento, proprio perché con detta impugnazione, come ammesso dai ricorrenti nello stesso motivo, il rappresentante della pubblica accusa ha inteso dolersi esclusivamente della disposta restituzione, sostenendo che questa determinava una indebita regressione del procedimento, e non del venir meno del vincolo cautelare per effetto della dichiarazione della sua inefficacia”. Discorso diverso per la società A&G e G.A. I giudici hanno accolto la tesi della difesa e rilevato come: la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull’accusa l’onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata dallo stesso”. Intanto, dopo la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, si attende che la Procura Antimafia eserciti l’azione penale nei confronti degli indagati e si parta con l’eventuale processo bis. (Aerre)