Claudio Rossano dirigente provinciale di Forza Italia
– Gazzetta Ufficiale N. 194 del 22 Agosto 2005
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n.115
Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative».
Art. 14-decies.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267
(( 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 60, comma 1, numero 10), la parola:
«maggioritario» e’ sostituita dalle seguenti: «superiore al 50 per
cento»;
b) all’articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: «azienda
soggetti a vigilanza» sono inserite le seguenti: «in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione».))
Riferimenti normativi:
– Per il decreto legislativo n. 267 del 2000 si vedano
i riferimenti normativi: all’art. 14-quater.
– Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 60 e
63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 come modificato
dalla presente legge:
«1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale e
circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell’interno, i dipendenti
civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando,
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti