Movida ad Ariano Irpino, l’ordinanza del sindaco Ferrante: limiti a musica, alcol e vendita per asporto di bevande in vetro

0
340

Il Comune di Ariano Irpino interviene sulla movida estiva con una nuova ordinanza sindacale, la n. 16 del 14 agosto 2026, firmata dal sindaco Mario Nicola Vittorio Ferrante, e valida fino al 15 settembre 2026.

Il provvedimento introduce misure temporanee per tutelare quiete pubblica, riposo dei residenti, sicurezza urbana e contenimento dell’inquinamento acustico nelle aree più frequentate del centro storico.

Nell’ordinanza si evidenzia che, durante il periodo estivo, il centro cittadino registra un significativo incremento della frequentazione degli spazi pubblici, con conseguenti segnalazioni di disturbo dovute a schiamazzi, intrattenimenti musicali, utilizzo di apparecchi di amplificazione, consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici.

Il principale fattore di criticità è individuato nel rumore antropico, generato dall’elevata concentrazione di persone e dalle attività musicali serali. Il Comune sottolinea che la movida rappresenta un valore sociale ed economico, ma deve svolgersi in condizioni compatibili con il diritto dei residenti al riposo e con la tutela dell’ambiente urbano. La presente ordinanza disciplina, in via temporanea, lo svolgimento delle attività commerciali e di intrattenimento nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione serale e notturna, al fine di tutelare la quiete pubblica, il riposo dei residenti, la sicurezza urbana, il decoro cittadino e la salute pubblica. Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti interessati del settore.

Limitazioni alla vendita per asporto

È vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche tutti i giorni dalle ore 01:00 alle ore 06:00. Resta consentita la somministrazione ai tavoli da parte degli esercizi autorizzati.

Vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine

Dalle ore 22:00 è vietata la vendita per asporto di bevande, alcoliche e analcoliche, in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine.La vendita per asporto è consentita esclusivamente mediante contenitori monouso o altro materiale non pericoloso. Il divieto si applica anche ai distributori automatici. Resta consentita la somministrazione all’interno dei pubblici esercizi e nei dehors regolarmente autorizzati.

Intrattenimenti musicali

Gli intrattenimenti musicali e qualsiasi altra forma di diffusione sonora dovranno cessare alle ore 2:00. Rimane in ogni caso obbligatorio il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente. Sono fatte salve le iniziative organizzate o espressamente autorizzate dal Comune.

Obblighi degli esercenti

I titolari delle attività interessate sono tenuti a:

a) adottare ogni misura utile a contenere il rumore prodotto dagli avventori;

b) evitare il formarsi di assembramenti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;

c) richiamare la clientela al rispetto del riposo dei residenti;

d) mantenere costantemente puliti gli spazi antistanti l’esercizio;

e) garantire il corretto utilizzo degli spazi esterni autorizzati.

Orari di chiusura

Gli esercizi di somministrazione osservano i seguenti orari massimi di chiusura: tutti i giorni alle ore 03.00.

Deroghe

Il Sindaco può autorizzare, con provvedimento motivato, deroghe alle disposizioni della presente ordinanza esclusivamente per manifestazioni di interesse istituzionale, culturale, turistico o sociale promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dagli uffici competenti e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza pubblica e contenimento dell’inquinamento acustico.

Monitoraggio delle Forze dell’Ordine

L’Amministrazione comunale si riserva di modificare, integrare o revocare il presente provvedimento, ovvero di adottare ulteriori misure, qualora gli esiti dei controlli effettuati dalla Polizia Locale, dalle Forze dell’Ordine o dagli altri organi competenti evidenzino il permanere o l’aggravarsi delle criticità che hanno determinato l’adozione della presente ordinanza.

Si rammenta che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni normative, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 50, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura stabilita dalla normativa vigente, salvo ulteriori violazioni di legge.