ROMA- Rigettati dai giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione i ricorsi contro il verdetto di secondo grado per vertici e affiliati al clan Sangermano, a partire dal capoclan Agostino Sangermano. Confermata definitivamente la sentenza di Appello emessa dai magistrati della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli, dove era arrivata la riforma della sentenza di primo grado solo per Sepe Onofrio e Sepe Salvatore, per cui era stata disposta l’assoluzione su alcuni capi di accusa per armi (uno per Onofrio Sepe e due per Salvatore Sepe) ed uno sconto di pena di sei mesi per il primo e un anno per il secondo e la conferma della sentenza del processo con rito abbreviato emessa dal Gup del Tribunale di Napoli Chiara Bardi nei confronti di tutti gli altri imputati. Per cui erano state confermate anche dai giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli le condanne nei confronti di Sepe Onofrio, per effetto della riforma della sentenza da 9 anni e 4 mesi a 8 anni a 10 mesi (difeso dall’avvocato Raffaele Bizzarro), Nappi Paolo 8 anni e 8 mesi (difeso dagli avvocati Raffaele Bizzarro e Marco Massimiliano Maffei) , Sepe Salvatore, da 12 anni e 8 mesi a 11 anni e 8 mesi ( difeso dagli avvocati Antonio Iorio e Giovanna Russo ), Sangermano Agostino, 13 anni e 8 mesi(difeso dagli avvocati Raffaele Bizzarro). Il Gup aveva ritenuto provata l’esistenza del sodalizio anche alla luce del materiale probatorio raccolto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e dalla Dia di Napoli , coordinati in primis dal pm antimafia Gianfranco Scarfo’ e successivamente dai pm Simona Rossi e Antonio D’ Alessio: ” Dal materiale probatorio illustrato e commentato- scrive il Gup- senza ombra di dubbio deve dirsi provato che gli imputati Sangermano Agostino, Sepe Salvatore, Sepe Onofrio, Nappi Paolo e Buonincontri Giuseppe abbiano consentito e garantito la sopravvivenza e la perdurante operatività del gruppo camorristico riferibile alla famiglia Sangermano.La consorteria criminale composta dagli odierni imputati e da altri soggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, legati per la maggior parte da vincoli familiari, più o meno stretti, ha tutti i caratteri di cui all’art. 416 bis c.p., in considerazione dell’accertato utilizzo del metodo mafioso per il perseguimento dei propri scopi illeciti”. Ora si attendono le motivazioni della sentenza di secondo grado nei confronti del gruppo operativo tra nolano e provincia di Avellino.
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