SERINO- I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza di assoluzione emessa dai giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli “perché il fatto non sussiste” (con formula del II Comma) dalla condanna inflitta in primo grado nei confronti di un cinquantaduenne di Grottolella, difeso dall’avvocato Carmine Pascarosa, condannato in primo grado a due anni e sei mesi per falsa testimonianza. Rigettato il ricorso della parte civile, rappresentata dall’avvocato Raffaele Tecce
LA VICENDA
Il cinquantaduenne era finito nei guai perché nel febbraio del 2019, deponendo come teste nel procedimento civile davanti al giudice del Tribunale di Avellino nella
controtersia tra una società e un centauro, gravemente ferito in un incidente avvenuto nel 2014 nella zona di Serino, avrebbe raccontato il falso. Ovvero avrebbe riferito di aver assistito al sinistro, mentre i testi operatori di Pg intervenuti sul posto, avevano riferito di non averlo visto all’inizio sulla scena del crimine. Anche sulla dinamica del sinistro le sue dichiarazioni non erano in linea con quelle degli altri testi.
IL PROCESSO
In primo grado, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino il cinquantaduenne, difeso nella prima fase del giudizio dall’avvocato Roberto Sellitto, era stato condannato a due anni e sei mesi. La sentenza di primo grado era stata ribaltata in Appello. I giudici della Seconda Sezione Penale, accogliendo i motivi della difesa, rappresentata dall’avvocato Roberto Sellitto, aveva mandato assolto “perche’ il fatto non sussiste” il cinquantaduenne. Avendo rilevato i giudici di secondo grado che: “da questo complesso di elementi raccolti in fase dibattimentale deriva che, almeno in ipotesi, esiste iI margine temporale entro cui subito l’incidente poté intervenire l’imputato , svolgendo le attività riferite e
parlando anche, sempre in ipotesi ma in accordo con la ricostruzione alternativa, con il motociclista ferito contattando altresi il padre di questi. In altri termini, stante predetti resi testimoniali, non implausibile che il .. fosse intervenuto sul
luogo nell’ immediatezza del sinistro che pertanto non fosse troppo distante con la sua autovettura dal fatto occorso.In definitiva, ciờ che rileva “e che, alla luce del quadro dichiarativo complessivamente emerso, esisteva il margine temporale Per cui il …. fosse presente sui luoghi del
sinistro in un contesto spazio- -temporale non incompatibile con le tempistiche del sinistro conseguendone.gli elementi probatori univoci per una pacifica
che, a questa stregua, non sussistono
affermazione di penale responsabilità residuando perciò lo spazio per un ragionevole dubbio e che impone di mandare assolto l’imputato”. E non solo: ”
Anche con riferimento alla seconda parte del capo d’imputazione, relativa alla ritenuta falsa rappresentazione del sinistro, in quanto unico teste in sede civilistica a riferire una modalità differente di verificazione dell’incidente, va evidenziato che, nella misura in cui si apre ilmargine di oggettiva non implausibilità in ordine alla presenza del .. sui luoghi del sinistro e nelle sue adiacenze spazio-temporali, le discrepanze ricostruttive del sinistro rispetto agli altri testi escussi nel giudizio civile possono attribuirsi ad una molteplicità di ragioni, non ultimo il difetto di memoria”.
Redazione Irpinia
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