PIETRADEFUSI- Templio Crematorio di Pietradefusi, i giudici della Seconda Sezione del Tar di Salerno hanno dichiarato “irricevibile e comunque infondato” il ricorso proposto da Domicella S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Cicenia, contro
il Comune di Pietradefusi, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini e nei confronti Regione Campania,rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Imparato e la
Ser.Cim S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Antonio Facchini e con l’intervento di
ad adiuvandum: Associazione di Promozione Sociale “I Santangiolesi”, rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gherardo Maria Marenghi, ed alcuni cittadini rappresentati e difesi dall’avvocato Vittorio Manganelli per chiedere l’annullamento della determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi del 22 novembre scorso.
La società ricorrente, che, come si legge nella sentenza : “ha premesso di essere una moderna azienda che offre servizi di cremazione, ha allegato e dedotto che: svolge la sua attività nella Provincia di Avellino, nel territorio del Comune di Domicella; ha avuto notizia informale del contenuto della determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi Registro n.191 del 22.11.2025….. <
Motivo per cui e’ stata rilevata “l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati”. Per la società ricorrente ” l’impugnata determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi n.191/2025 sarebbe illegittima perché adottata in violazione del <
La determinazione impugnata risulterebbe, pertanto, adottata in violazione diretta ed immediata del Piano, il quale, in quanto atto di pianificazione sovraordinato, vincola l’attività programmatoria e provvedimentale degli enti locali, impedendo loro di adottare iniziative in contrasto con le scelte di localizzazione e di fabbisogno ivi stabilite”.
LA DECISIONE
I giudici hanno in primis rilevato che “il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile per tardività, come eccepito dalla difesa del Comune e della società controinteressata.Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che la Deliberazione di Giunta n. 61, con la quale l’amministrazione ha approvato la proposta di project financing presentata dal ricorrente, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 3 ottobre 2025, laddove, invece, il ricorso è stato notificato solo in data 22 dicembre 2025 e, dunque, ben oltre la scadenza del termine decadenziale di impugnazione”. Ma i giudici hanno deciso
“Ad abundantiam” di valutare la fondatezza degli argomenti “anche se il ricorso fosse stato ricevibile, sarebbe, comunque, infondato nel merito, al pari degli atti di intervento, alla luce delle osservazioni e motivazioni di seguito esposte.
Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente ha censurato gli atti opposti, adottati dal Comune di Pietradefusi, in quanto, a mezzo degli stessi, è stata approvata la proposta del promotore SER.CIM ai fini della progettazione, costruzione e gestione economico – finanziaria in regime di concessione di partenariato pubblico privato di un tempio crematorio nel territorio del medesimo comune, asseritamente in contrasto con il piano regionale di coordinamento per l’autorizzazione di crematori da parte dei comuni laddove quest’ultimo ha stimato il fabbisogno regionale di templi crematori e la loro collocazione sul territorio regionale nella misura di due “da collocare nell’area cimiteriale di due comuni delle province di Avellino e Benevento (uno già esistente nel Comune di Domicella – AV e uno ancora da installare nell’altra provincia)”.
Tanto premesso, le doglianze lamentate non si rivelano meritevoli di positiva valutazione da parte del Collegio, tenuto conto che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, l’atto regionale di programmazione ha recepito espressamente i criteri direttivi stabiliti dal legislatore, e più nello specifico la determinazione del fabbisogno è stata informata ai seguenti criteri:
– popolazione residente, tasso di mortalità e incidenza su quest’ultimo del numero delle cremazioni, a mezzo dei dati elaborati dal SEFIT (Servizio funerario italiano) di Utilitalia; – distanza chilometrica tra gli impianti di cremazione attualmente in funzione in Campania e il relativo bacino di utenza; – necessità di ridurre gli ostacoli al fine di incentivare e consentire la libera scelta tra sepoltura e cremazione.Vi è più che, come rimarcato dalla controinteressata, il piano regionale di coordinamento di cui trattasi, lungi dall’aver imposto la collocazione di un solo tempio crematorio nella provincia di Avellino ed uno nella provincia di Benevento, ha individuato il fabbisogno regionale di templi crematori sulla base dei dati statistici menzionati in precedenza, ripartendo quest’ultimo su base provinciale in considerazione dei bacini di utenza individuati e degli impianti già esistenti ed in funzione”. Per cui: “gli atti impugnati si rivelano immune dalle denunciate censure di illegittimità, poiché resi in conformità a quanto previsto dai criteri enucleati dall’atto di programmazione della Regione Campania, il quale ha espressamente previsto bacini di utenza di dimensioni superiori all’estensione territoriale delle singole province. l quale, lo si ribadisce, ha espressamente previsto bacini di utenza di dimensioni superiori all’estensione territoriale delle singole province.Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso si rivela irricevibile nonché infondato”.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it

