Truffe online, annullati due decreti di citazione: serve udienza preliminare

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Tribunale

AVELLINO- Due decreti di citazione diretta a giudizio per altrettante truffe online rinviati alla Procura a seguito di una eccezione sollevata dalla difesa di uno degli imputati a processo davanti al giudice monocratico. A sollevare la necessità che, alla luce della recente riforma del reato di truffa debba esserci nei casi di contestazione dell”aggravante della “minorata difesa” il vaglio del Gup e quindi una richiesta di rinvio a giudizio e’ stato l’avvocato Carmine Pascarosa. La questione e stata accolta, con il parere positivo anche della Vpo presente dal giudice monocratico, che ha rinviato alla Procura gli atti per procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.
LA QUESTIONE SOLLEVATA
La questione sollevata dall’avvocato Carmine Pascarosa in aula era legata alla nullità del decreto di citazione diretta a giudizio ( nel corso dell’udienza pre dibattimentale) per violazione dell’art. 550, comma 3, cpp trattandosi di reati che prevedono il passaggio per l’udienza preliminare per la seguente ragione: il tempus commissi delicti nel caso specifico era gennaio 2024. Il DL n. 48 dell’11 Aprile 2025 ha introdotto il terzo comma dell’art. 640 cp che fissa in 2 anni il minimo edittale e in anni 6 il massimo per le ipotesi in cui ricorre l’aggravante di cui all’art.61 n. 5 cp ( caso di specie). Pertanto in forza del principio tempus regit actum ( 9 Maggio 2025 data di esercizio dell’azione penale,successiva quest’ultima all’entrata in vigore del DL ) e’prevista la celebrazione dell’udienza preliminare pur applicandosi quanto al trattamento sanzionatorio la pena prevista dal comma 2 dell’art. 640 cp più favorevole all’imputato ratione temporis.