Regionali, la decisione del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso della Lista Fico Presidente

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AVELLINO- Sulla scheda che gli irpini troveranno alle urne il prossimo 23 e 24 novembre non ci sarà, a differenza delle altre province della Campania, il simbolo della lista “Roberto Fico Presidente”. L’esclusione definitiva della lista guidata da Maria Laura Amendola e composta da Luigi Famiglietti, Franco Fiordellisi e Silvana Acierno è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando è stata depositata la sentenza di rigetto del ricorso presentato dai candidati Famiglietti, Fiordellisi e Acierno e discussa davanti ai giudici della V Sezione del Consiglio di Stato. Quindici pagine per cui analizzeremo tre punti, a partire però dalla decisione del Tar di Salerno (la I Sezione) di fine ottobre.

LA DECISIONE DEL TAR CAMPANIA SALERNO
l T.A.R. per la Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 1786 del 31.10.2025, ha respinto il ricorso. Il Collegio di prima istanza ha considerato, inter alia, irrilevante la considerazione che, tra le 270 firme di presentazione della lista, sarebbero comprese 42 firme non valide, raccolte nel Comune di Calitri, in quanto il controllo sulla validità delle firme compete all’Ufficio elettorale e deve essere esercitato su tutte le sottoscrizioni presentate, senza che possa essere invocato un controllo preventivo per stralciare dal numero complessivo di firme quelle apparentemente invalide, al fine di rientrare nel numero massimo di 230 sottoscrizioni stabilito dalla legge. Inoltre, il T.A.R. non ha considerato decisiva, ai fini dell’assunto difetto di istruttoria, la circostanza che
l’operazione di presentazione della lista si sia svolta in un contesto confuso a causa
della scossa di terremoto e la contestuale evacuazione del palazzo del Tribunale di
Avellino, atteso che: “la allegata confusione non ha impedito, come risulta dagli atti, il corretto conteggio delle sottoscrizioni, risultate pari a 270, per cui il provvedimento impugnato risulta sorretto da una valida istruttoria”. Il Giudice di prime cure, infine, ha ritenuto l’insussistenza di una lesione del diritto alla partecipazione alla competizione elettorale, in ragione del fatto che è stato interdetto ai delegati di ritirare le liste in eccesso, posto che: “il principio di autoresponsabilità impone, soprattutto nel corso di un procedimento da espletarsi in tempi ristrettissimi, quale quello in esame di ammissione e ricusazione delle liste, di attenersi a una condotta diligente; in presenza di una chiara disposizione normativa, quale quella che stabilisce un limite massimo di 230 elettori per la
presentazione di una lista elettorale”.

LA NORMATIVA ESCLUDE LE LISTE CHE SUPERANO NUMERO FIRME
Il primo motivo era legato alla contestazione per cui l’esclusione non avrebbe dovuto essere disposta perché la legge non prevede espressamente la sanzione espulsiva nel caso di superamento del numero massimo di sottoscrizioni, non essendo ammissibile, in termini sistematici ed evolutivi, una clausola espulsiva implicita o inespressa, come pretenderebbe il T.A.R. Per i giudici del Consiglio di Stato invece: “la normativa regionale, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non dispone diversamente da quella nazionale, alla quale fa espresso rinvio (in ragione dell’art. 1 e dell’art. 3, laddove si specifica “se sussistono le ulteriori condizioni di legge”), provvedendo a stabilire il limite minimo e massimo delle firme a corredo della presentazione delle liste. Tale presupposto appare necessario per evitare un condizionamento del voto, ancor prima del suo svolgimento, e quindi una illegittima precompetizione elettorale (Cons. Stato, n. 6313 del 2021), in sostanza
determinata dal voler dimostrare la forza e l’influenza della lista, al fine di dissuadere altri potenziali interessati a presentare la propria candidatura”.

FIRME, NESSUNA POSSIBILITA’ DI CONTROLLI PREVENTIVI
Rimarcano i magistrati della V Sezione del Consiglio di Stato come “Va, in primo luogo, ribadito quanto affermato dal T.A.R. nella sentenza impugnata, ossia che il controllo sulla validità delle firme compete all’Ufficio elettorale e deve essere esercitato su tutte le sottoscrizioni presentate, senza che sia possibile un controllo preventivo per stralciare dal numero complessivo di firme quelle che si ritengono invalide. Né si può consentire, come ritenuto dall’Ufficio circoscrizionale, la possibilità di una successiva regolarizzazione (Cons. Stato, n. 4323 del 2010). L’esclusione non può essere ritenuta illegittima per una asserita lesione del diritto alla partecipazione alla competizione elettorale, in base alla considerazione che prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste i delegati si sono recati per ritirare le firme in eccesso, in quanto va rammentato che non è consentito provvedere ad una regolarizzazione postuma dopo il deposito della lista, pena la par condicio competitorum. Diversamente opinando, si potrebbe rimettere in discussione, fino alla scadenza del termine, ogni situazione di irregolarità disposta dalla legge a pena di non ammissione della lista elettorale. Il procedimento elettorale non contempla lo ius poenitendi reclamato dagli appellanti e, come si è detto, non contempla una valutazione discrezionale da parte dell’Ufficio elettorale. Ne consegue che la critica sulla mancata cancellazione delle firme irregolari è infondata”. Ribadito il principio dell’autoresponsabilità nella presentazione delle firme. Nessun rilievo anche, come era avvenuto al Tar, per la circostanza legata alla scossa di terremoto registrata nella giornata del deposito delle liste.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
I giudici di Palazzo Spada, così come avevano fatto già quelli del Tar di Salerno, hanno ritenuto infondata anche la questione “dell’ammissibilità dell’incidente di costituzionalità nel giudizio elettorale”, motivando l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale “tenuto conto che i principi enunciati nelle disposizioni sopra richiamate, nel prevedere l’esclusione della lista in caso di firme eccedenti il massimo prescritto, da una lato rispondono alla necessità di determinare in modo puntuale, a monte, i requisiti di ammissione alle liste, dall’altro sono coerenti con le regole che informano la sequenza del sub –procedimento di presentazione e quindi di esame della candidature: regole che rispondono ai principi di parità dei concorrenti, nonché di certezza e di celerità nello svolgimento delle operazioni preliminari alla competizione elettorale”.