Camorra, i giudici : Nuovo Clan Partenio, esistenza provata oltre ogni ragionevole dubbio

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AVELLINO-“Ritiene la Corte che gli elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’esistenza dell’associazione camorristica denominata Nuovo clan Partenio, contestata al capo 1) della rubrica” . E’ quello che si legge relativamente al piu’ grave reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nelle 223 pagine della sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli il 17 giugno 2025, che ha parzialmente riformato alcune posizioni processuali confermando però le condanne ai vertici del clan irrogate nel luglio del 2023 dal Tribunale di Avellino presieduto dal giudice Scarlato. I giudici di Appello hanno depositato il verdetto nei termini (la scadenza era il 17 settembre). I giudici della Sezione presieduta da Elena Conte, in riferimento alla sussistenza dell’associazione a delinquere hanno anche evidenziato come: ” Nel caso di specie, le indagini condotte, sulle quali si sono ampiamente soffermati i testi di P.G.escussi nel corso del dibattimento, hanno consentito di accertare che la nuova compagine associativa denominata “Nuovo clan Partenio” è sorta sulle ceneri del noto e giudizialmente accertato gruppo camorristico operante nell’area Avellinese (sul punto si veda la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino I 23.11.2003),
denominato clan GENOVESE o clan PARTENIO, fortemente indebolitosi in seguito all’arresto dei capi storici (i cugini Genovese Amedeo e Modestino), e di molti affiliati.colpiti da ordinanze di custodia cautelare”. Ulteriore prova tra le tante dell’esistenza dell’associazione e’ costituita secondo i giudici di Appello dal fatto che: “Ebbene, ad onta di quanto dedotto dalle difese nei corposi motivi di appello plurimi sono gli elementi che testimoniano l”operatività di tale sodalizio
connotato da fama e prestigio criminale a prescindere da quelli personali dei
singoli sodali e dotato di forza di intimidazione concretamente manifestatasi nella sua area di operatività
Premesso che l’esistenza e l’operatività della compagine camorristica contestata al capo 1) della rubrica è stata giudizialmente accertata nell’ambito
del parallelo processo definito con rito abbreviato dagli imputati Chiauzzi
Filippo Galluccio Elpidio (sentenza GIP Napoli del 26.01.2021, riformata
dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 31.10.2022, annullata dalla
Il Sez. della Corte di Cassazione solo quanto al trattamento sanzionatorio), si
osserva che plurimi sono gli elementi di prova acquisiti nel corso del dibattimento comprovanti la fondatezza dellipotesi accusatoria”. Ancora sull’associazione, rilevano i giudici: “La struttura le finalità dell’organizzazione criminale capeggiata da “Pasquale” emergeva in maniera evidente dal dialogo intrattenuto dal Nigro
con De Simone Luigi che lo aspettava in auto, fermo nei pressi del garage del
Dello Russo, dove verosimilmente si era recato il Nigro. Si tratta del colloquiodi cui al prog. n. 5508 del 2.12.2014 interamente trascritto a pag. da 133 136 della sentenza appellata. Ebbene nel corso di tale dialogo, il Nigro riferiva all’amico del ruolo verticistico assunto da Pasquale, dei rapporti intercorrenti con “Caramella” ossia Valente Carmine (già vicino al clan Cava), dei rapporti di frequentazione tra Pasquale e Damiano Genovese, figlio del boss detenuto Amedeo Genovese, ancora, dellincarico ricevuto di svolgere.attività estorsiva nella zona di Montella e Bagnoli Irpino”.
IL RUOLO DI PASQUALE GALDIERI
Anche i giudici di Appello hanno riconosciuto come “l’istruzione dibattimentale ha dimostrato con certezza che capo indiscusso del Nuovo clan Partenio era Galdieri Pasquale, detto anche “Milord” In particolare, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa, risulta provato con certezza che la persona denominata “Pasquale”, “Milord” talvolta “il
compare” nei numerosi dialoghi intrattenuti dal Nigro con diversi
interlocutori, fosse proprio Galdieri Pasquale. Invero, come già messo in
rilievo nel trattare il reato sub 1), e come ampiamente rappresentato dal
Tribunale alle pagine 1170.seguenti della sentenza, dall’analisi e complessiva dei dialoghi intrattenuti dal Nigro è emerso che il menzionato.Pasquale” era persona di considerevole prestanza fisica per aver svolto attività di pugilato”. Il verdetto di secondo grado ora potrà essere impugnato dagli imputati per Cassazione. Aerre