AVELLINO- Dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell’avvocato E.S contro la decisione del Riesame per le misure reali di Avellino sul sequestro della somma oggetto dell’accusa di peculato nei suoi confronti per il Concordato dell’impresa Augusto Picariello. Il Sostituto Procuratore generale aveva concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione, circostanza che era stata evidenziata anche dal penalista Benedetto Vittorio De Maio, che difende il professionista finito sotto inchiesta.
Una richiesta che non è stata accolta dai magistrati della Seconda Sezione Penale. Il ricorso presentato dalla difesa del professionista era relativo alla decisione del 22 giugno 2023 da parte del Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Avellino, che dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione, aveva disposto come chiesto dalla Procura, il sequestro preventivo “diretto” della somma di 829.443 euro e di quello “per equivalente” a tale somma di titoli di credito, azionari ed obbligazionari, di prodotti finanziari, quote societarie beni immobili, mobili (registrati e non) e valori in genere intestati, o nella disponibilità, di E. S indagato per peculato, in quanto si sarebbe appropriato della somma sequestrata nel corso della sua attività di commissario liquidatore della procedura di concordato preventivo relativa alla impresa Augusto Picariello attivata presso la sezione fallimentare del tribunale di Avellino, (circostanza per cui e’ stato rinviato a giudizio una settimana fa dal Gup del Tribunale di Avellino).
Un lungo braccio di ferro giudiziario, partito dalla richiesta di sequestro firmata dal pm Antonella Salvatore, che era stata rigettata dal Gip del Tribunale di Avellino, che già aveva introdotto il tema della prescrizione non riconoscendo il commissario liquidatore come un pubblico ufficiale e derubricando la vicenda ad una appropriazione indebita. Decisione impugnata dalla Procura in Cassazione.
I giudici della Suprema Corte avevano rinviato nuovamente al Riesame (quello impugnato in questa fase cautelare) che poi ha deciso per il sequestro, ora confermato dalla Cassazione. I giudici hanno sottolineato rispetto ad un punto decisivo della vicenda che ” la qualifica come pubblico ufficiale del commissario liquidatore della procedura di concordato preventivo è sicuramente una “questione di diritto” in quanto concerne il presupposto del reato per cui si procede ed implica valutazioni giuridiche in ordine all’inquadramento come pubblico ufficiale del ricorrente.
Dunque il Tribunale non poteva che adeguarsi al dictum della Cassazione”. Sulla questione posta dalla difesa relativamente alla prescrizione delle somme antecedenti al 2014, i giudici hanno ritenuto che questo elemento non fosse oggetto di valutazione perche’ veniva presentata per la prima volta in sede di legittimità .