La Gadit Avellino – Guardie Ambientali d’Italia – da quando è stata istituita nel 2014, con i suoi volontari e mezzi percorre pattugliando e vigilando tutto il territorio Irpino. L’invito a tutti i cittadini è quello di avere dei comportamenti rispettosi e ligi delle leggi nazionali e dei regolamenti comunali per lo smaltimento dei
R.S.U e frazionati per la raccolta differenziata.
“Quindi si richiede – si legge in una nota – di ammonire la pratica malsana di depositare i sacchetti dei rifiuti
per strada. Ribadendo l’inciviltà del gesto, si vuole attirare anche l’attenzione degli avventori della stessa, che oltre a dimostrare la scarsa mancanza di sensibilità per le tematiche ambientali, si rischia anche di essere denunciati. Di seguito alcune sentenze.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 19/08/2019, n.4368 Abbandono illecito di rifiuti: imputabilità La
disciplina prevista dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell’illecito
ambientale non essendoci spazio per una responsabilità oggettiva, in quanto l’imputabilità
dell’abbandono illecito di rifiuti a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad
un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area.
Consiglio di Stato sez. II, 13/06/2019, n.3966Reato di abbandono di rifiuti sul suolo: elementi costitutivi In
tema di abbandono dei rifiuti sul suolo, gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 255, comma 3, d.lg.
3 aprile 2006, n. 152 sono l’adozione di un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di smaltimento
degli stessi e di ripristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lg. citato, e
la condotta di inottemperanza da parte dei suoi destinatari.
Cassazione penale sez. III, 04/06/2019, n.31310 Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati La sanzione
penale di cui all’art. 255, comma 3 , d.lg. n. 152 del 2006 è rivolta propriamente ai destinatari formali
dell’ordinanza sindacale, mentre il precetto di cui all’art. 193, comma 3, è rivolto ai responsabili
dell’abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato. Ma in ogni caso, spetta a costoro, per
evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinanza
sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o – al limite – di provare in sede penale di non
essere proprietari del terreno né responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la
disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).
Cassazione penale sez. III, 07/05/2019, n.31291Assenza di contaminazione del sito e procedure di bonifica In
assenza di contaminazione del sito (nei termini definiti dall’art. 240 comma 1, lett. e, T.U.A.) non sono
applicabili le procedure di cui agli artt. 242 comma 2 ss. T.U.A. e quindi non è ammessa la messa in
sicurezza permanente, configurandosi diversamente un’ipotesi di abbandono di rifiuti, con conseguente
obbligo di rimozione e destinazione degli stessi agli impianti autorizzatori al trattamento.
Evidenziando questi passaggi tecnici, si deve anche dire che da qualche tempo: si nota un abbandono di
sacchetti di spazzatura per le strade della città, in special modo nelle aree di periferia come le contrade o la
zona industriale. Incuranti anche della piena emergenza Covid per la quale la stessa associazione risulta impegnata
nel C.O.C comunale di protezione civile. Quindi il Gadit riserverà dei fondi speciali per mettere in campo
risorse dedicate per attivare servizi di vigilanza anche notturni, per far desistere da questo intento o cattiva
abitudine, queste persone poco attente, che con il loro fare deturpano l’ambiente e facilitano il proliferare di
animali di vario genere oltre ad incentivare il degrado visino di queste aree.
Il Presidente P.T ringrazia l’operato delle sue guardie, che in più occasioni hanno dimostrato dedizione alla
causa, togliendo tempo e risorse anche economiche alle proprie famiglie per essere sempre presenti sul
territorio”.