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I dati parlano già di 40 sforamenti in termini di polveri sottili (su un massimo registrabile di 35, ndr): si provvederà così al blocco parziale della circolazione in città nei giorni del 5-7-12-14-19-21-26-28 novembre, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli più inquinanti.
(di seguito la video intervista a Giuseppe Ruberto)
DI SEGUITO L’ORDINANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI AVELLINO:
ORDINA il blocco della circolazione dinamica (la sosta è consentita), su tutto il territorio comunale, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nelle giornate di mercoledì 5, 12, 19 e 26 novembre 2014 e di venerdì 7, 14, 21 e 28 novembre 2014, alle seguenti categorie di veicoli:
– autoveicoli alimentati a benzina “PRE-EURO 1” ed “EURO 1” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
– autoveicoli alimentati a gasolio “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”, (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
– ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
• veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
• veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
• veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
• veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.Lgs. n° 285/1992;
• veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: – veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
• veicoli di pronto soccorso sanitario;
• scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
• veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
• Autovettura targate CD.
Deroghe: sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
• veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
• veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
• veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
• veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
• veicoli dei medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
• veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.