AVELLINO – Trentuno anni di carcere per quattro imputati a vario titolo di associazione a delinquere, usura, estorsione, esercizio abusivo del credito aggravato dal metodo mafioso e per aver favorito il clan Cava. I giudici del Tribunale Collegiale di Avellino presieduto da Sonia Matarazzo hanno accolto le richieste di condanna avanzate dal pm antimafia Ilaria Sasso. Galeotalanza Florio, accusato di associazione a delinquere in qualità di reggente del clan Cava dopo gli arresti di Biagio e Salvatore Cava, è stato condannato ad 11 anni di reclusione assolto da una ipotesi di estorsione al capo 6 per non aver commesso il fatto. Otto anni (la richiesta era stata di sette) la condanna per Cava Salvatore jr, anche per lui arriva l’assoluzione per il capo 6 relativi ad un estorsione. Accolta la richiesta di condanna a sette anni per Miranda Antonio, che risponde di un’estorsione con metodo mafioso. Quattro anni di reclusione per Paolo Rozza, accusato di una vicenda per cui non è stato riconosciuta l’aggravante mafiosa. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni. La vicenda processuale era relativa alle dichiarazioni rese dal defunto collaboratore di giustizia Aniello Acunzo all’Antimafia e le relative indagini da parte della Squadra Mobile di Avellino.
LA REQUISITORIA E LE ACCUSE.
“Devo partire dall’origine del processo, nato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Acunzo Aniello, appartenente al clan Cava, che ha intrapreso un rapporto di collaborazione con la giustizia. Sono stati acquisiti nel corso dell istruttoria i verbali di interrogatorio resi dal collaboratore, deceduto nel 2021”. Per ricostruire le accuse dell’Antimafia agli imputati, bisogna fare riferimento alla requisitoria del pm antimafia Ilaria Sasso nella sua requisitoria davanti al Collegio. Trattandosi di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il primo aspetto della discussione dell’accusa non poteva che essere concentrato sull’attendibilità: “La credibilità del collaboratore Acunzo Aniello, nei processi in cui è stato riconosciuto l’articolo 8 e in particolare alle sentenze del tribunale di Avellino e Nola. Acunzo non ha riferito nessuna vicenda appresa de relato, ma fatti vissuti in prima persona, fatti per cui ha premesso la sua responsabilità, non di circostanze apprese da altri soggetti ma da parte di chi vi ha preso parte. Ma vi è di più. Sebbene questo processo abbia avuto origine dalle dichiarazioni di Acunzo, non rappresentano la sola fonte di prova. Hanno rappresentato uno spunto investigativo. Sulla base delle sue dichiarazioni sono state individuate le persone offese. Le loro dichiarazioni restituiscono un’autonoma fonte di prova e non meri riscontri. Abbiamo una duplice fonte di prova. Devo anche osservare che rilevante il modo in cui si è giunti all’ identificazione e un indice dell’assoluta attendibilità delle vittime. Le altre vittime e gli altri soggetti riferivano i fatti illeciti dopo essere stati identificati. Nessun intento calunniatorio nelle loro dichiarazioni, che sono puntualmente riscontrati da altri elementi acquisiti nel corso delle indagini. Circa le modalità. Ho letto tutti i verbali e le persone offese, che hanno confermato quasi integralmente le accuse, sono stati esami complicati, anche per ottenere una conferma anche con evidente difficoltà. Questa difficoltà a parere di questo pm solo determinate dal tempo. Credo che queste difficoltà e’ da attribuire anche ad una condizione di intimidazione, apparsa certamente evidente. Fatta questa premessa devo andare ad affrontare i singoli reati fine e alla fine il reato associativo.Trattata l’accusa di associazione contestata al capo A. Il pm ha voluto chiarire che ” Il Gip ha rigettato la richiesta di misura per la condotta associativa, che è stata esclusa, rigettando l’ordinanza cautelare . Non solo voglio dissentire dalla valutazione del Gip ma nel corso dell’istruttoria sono emersi elementi ulteriori. A quell’epoca il clan Cava era esistente ed operativo nel territorio.. La storia criminale di Galeotalanza Florio va ricostruita sulla base delle sentenze e delle dichiarazioni di Acunzo. Egli è stato condannato per una condotta di favoreggiamento per aver favorito la condotta la latitanza di Biagio e Salvatore Cava e poi condannato e assolto dalla partecipazione alla devastazione della villa bunker. La vicenda contribuisce a delineare la contiguità del Galeota alla famiglia Cava. Una vicenda senza dubbio significativa. Non limitata come riferito dal Gip al grado di parentela, che può spiegare rapporti di frequentazione, ma non le condotte plurime accertate. Alla fittizia intestazione non si condivide la valutazione del Gip per cui proprio perché era incensurato sarebbe stato indicato come intestatario. Una serie di continuità al clan Cava e di condotte per agevolare il sodalizio. Quelle di Acunzo non sono dichiarazioni generiche o una generica chiamata in correità ma indica i reati compiuti insieme al Galeota e quali siano state le sue condotte”. E ha aggiunto che “Acunzo ha riferito che aveva ricevuto per 3 o 4 mesi dallo stesso Galeotalanza. Certamente ha partecipato alle condotte estorsive. Le dichiarazioni di Acunzo trovano puntuale riscontro nelle dichiarazioni della vittima”.
