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Titolare di una società cartiera assolto dall’accusa di fatture false

VILLAMAINA- Assolto “perché il fatto non costituisce reato” dall’accusa di aver concorso per un periodo dal 2017 al 2021 al reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti della società di cui si era ritrovato ad essere amministratore di diritto, che avevano permesso una evasione da imposte alla società che si era ritrovata a beneficiarne per centinaia di migliaia di euro. Si è chiuso così il processo con rito abbreviato nei confronti di un trentaquattrenne di Villamaina, che era finito nei guai dopo un accertamento della Guardia di Finanza su fatture che la società di cui era legale rappresentante avrebbe emesso per operazioni inesistenti. In aula la difesa del trentaquattrenne, rappresentata dall’avvocato Paolino Salierno, aveva messo in evidenza come l’uomo, anche alla luce della sua bassa scolarizzazione fosse stato utilizzato da chi era l’amministratore di fatto della società “cartiera” (tra l’altro anche lui prosciolto dalle accuse perché il Gup aveva ritenuto che non fossero sufficienti a superare il vaglio dibattimentale e portare ad una ragionevole ipotesi di condanna) per fare in modo che gli venissero addebitate eventuali responsabilità penali. La sua posizione processuale era quella di partecipe, perche’ diventato titolare e amministratore legale dietro la promessa di un futuro lavoro, di una futura assunzione presso un bar gestito dall’amministratore di fatto al quale aveva persino consegnato la propria firma digitale e le relative password. La difesa ha evidenziato come non sapesse nulla della vita societaria rispetto alla quale appariva un altro originario prestanome. Per il Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza vale nel caso specifico “il principio di diritto, sebbene espresso in tema di violazioni finanziarie, per cui “In tema di reati tributari l’amministratore di fatto risponde quale autore principale del

delitto di indebita compensazione di cui all’ar. IO-quater dIgs.10 marzo 2000,n. 74, in quanto itolare effettivo della gestione sociale e pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta. mentre l’ amminisratore di diritto, come mero prestanome e’ responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento. ai sensi degli art. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ. a condizione che ricorra l’elemento soggetivo richiesto dalla norma incriminatrice” (ad es.Cass.pen.sez. 3,n. 1722 del 25.9.19, R¥.277507)”. Questa la condizione dell’imputato emersa nel processo con rito abbreviato. Intanto la difesa aveva ancbe rilevato due punti che si sono determinati efficaci. Il primo legato ad una anomala retroattivita’ della nomina dell’imputato nella società cartiera, fatto del 2021 retrodatato al 2016. La seconda che non fosse neanche capace di inviare un bonifico e che non sapesse neppure dell’esistenza della società, di fatto nel 2021 gestita da un altro soggetto prestanome. All’ esito del giudizio e alla luce dell’ assoluzione dell’ imputato, il GUP ha disposto la trasmissione degli atti al PM affinché sia revocata la sentenza di non luogo a procedere precedentemente emessa nei confronti dell’amministratore di fatto e si proceda nuovamente ed esclusivamente a suo carico.

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