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Tentato omicidio Liotti, annullamento bis in Cassazione per Volzone: si torna in Appello

AVELLINO- Tentato omicidio Liotti, annullamento bis della sentenza di secondo grado emessa dai giudici della I Sezione della Corte di Appello di Napoli nei confronti di Danilo Volzone. I magistrati della V Sezione Penale della Cassazione hanno infatti accolto il ricorso dei penalisti Gaetano Aufiero e Alfonso Furgiuele sull’unica aggravante rimasta in piedi nei confronti di Volzone, ovvero quella della premeditazione (l’aggravante del metodo mafioso era già caduta in Appello con la rideterminazione della pena da 14 anni a 13 anni). Un nuovo annullamento da parte della Cassazione, che determinerà la necessità di un nuovo processo di Appello. Ma che potrebbe avere anche effetto sulle prove in mano all’ accusa. Le intercettazioni, infatti, nel caso dovesse decadere l’ aggravante della premeditazione non saranno più utilizzabili. La norma impone che le intercettazioni di altri procedimenti, come nel caso specifico, possono essere utilizzate solo in caso di reati aggravati, il tentato omicidio semplice non è tra questi. Quindi in mano all’ accusa resterebbe solo la compatibilità di un cappello e l’ identificazione di Volzone da parte della polizia giudiziaria. Il nuovo processo di Appello partirà così? Bisognerà leggere le motivazioni dei giudici della Cassazione. i giudici della I Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno accolto l’istanza delle difese escludendo le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso contestate a Volzone, condannato prima dal Tribunale Collegiale di Avellino e successivamente dai giudici della VI Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli a 14 anni di reclusione. I giudici della Suprema Corte hanno accolto le valutazioni della difesa, gli avvocati Gaetano Aufiero e Alfonso Furgiuele, sarà di nuovo aperto davanti ai magistrati della Corte di Appello di Napoli anche il profilo legato alla inutilizzabilita’ delle intercettazioni . Come è noto Volzone e’ accusato di aver colpito Francesco Liotti al volto nel corso di un agguato avvenuto il 20 agosto 2020 in Via Visconti, quello a cui nonostante le ferite alla mandibola rimediate Liotti era scampato. Nel febbraio 2021 dalle indagini della Squadra Mobile di Avellino coordinate dalla pm antimafia Anna Frasca si era giunti alla misura cautelare nei confronti di Volzone, condannato successivamente nei due gradi di giudizio.
I giudici della I Sezione della Corte di Cassazione hanno ritenuto pero’ fondati i motivi dell’impugnazione della difesa sulla contestata aggravante del metodo mafioso e della premeditazione. A partire dalla prima, per cui rilevano i magistrati: “La sentenza impugnata…… si è limitata a richiamare le caratteristiche dell’azione (plateale, efferata, eseguita, a volto scoperto in pieno giorno, in una
via centrale e trafficata), senza approfondire il tema, parimenti rilevante,
dell’idoneità di tali peculiari modalità esecutive ad ingenerare un clima di
soggezione concretamente sfruttato dagli esecutori per una migliore riuscita del
piano omicidiario. Al riguardo si è fatto riferimento non a specifiche evidenze
probatorie relative alla vicenda in esame, ma ad effetti potenzialmente riconducili
ad azioni dello stesso tipo”. Per quanto riguarda invece la premeditazione, per il quale secondo i giudici della Cassazione è stato eseguito un percorso motivazionale incompleto. Scrivono i giudici: “odi conflittuali che avevano avuto per protagonisti i familiari di Volzone e Liotti verosimilmente vicini a clan contrapposti, e l’elemento cronologico dalla preventiva organizzazione dell’agguato con la predisposizione di uomini, mezzi ed armi nonché dalla dinamica della sparatoria. Tuttavia, ha cronologicamente collocato il primo atto esecutivo del piano ordito da Volzone, la telefonata a S per procurarsi l’autovettura, un’ora prima del delitto, sicché rimane, non sciolto, con idonea motivazione, il ragionevole dubbio, sollevato dalla difesa coi motivi di appello, che la deliberazione omicidiaria, anziché essere il frutto di una riflessione meditata per un tempo significativo, sia stata scatenata da un evento sopravvenuto poco prima dell’organizzazione dell’agguato e si sia, quindi protratta fino all’esecuzione, per
un arco temporale assai contenuto”. Già in quella sentenza sentenza che nel caso dovessero venire meno le aggravanti, apre anche di nuovo il discorso sull’utilizzabilita’ delle intercettazioni: . Il giudice del rinvio dovrà, invece, riesaminare tale eccezione di inutilizzabilità qualora,nell’adempimento del mandato conferitogli in questa sede,
pervenga ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti, escludendo una o
entrambe le aggravanti. Nell’ipotesi di accoglimento dell’eccezione difensiva,
dovrà necessariamente verificare la resistenza del compendio probatorio residuo a sostenere autonomamente il giudizio”. I giudici dell’appello bis avevano ritenuto sussistente l’aggravante della premeditazione, cosa che invece oggi ha bocciato la Cassazione. Da questo perimetro, come ha ricordato anche il Pg in discussione, dovrà partire il processo di Appello ter.

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