Secondo il giudice estensore delle motivazioni Italo Radoccia, “… la vittima è stata lasciata sola e spesso la violenza colpisce le donne lasciate sole in un contesto di indifferenza che le rende più vulnerabili”.
Ancora. Secondo Radoccia, gli amici del Tuccia “… in quanto militari”, avrebbero dovuto “… essere avvezzi alla disciplina e al senso dell’onore”.
E “…nessun valido consenso ai rapporti sessuali poteva essere dato dalla ragazza per via del suo stato di forte ebbrezza da sostanze alcoliche che hanno ridotto al minimo la sua capacità di autodeterminarsi, data la sua intossicazione alcolica”.
“Gli elementi di prova a carico di Tuccia – prosegue – appaiono numerosi e concordanti che delle dichiarazioni della vittima si può anche fare a meno”. Tuccia “… ha compiuto volontariamente atti diretti a compromettere la libera determinazione in ordine alla sfera sessuale della giovane e ciò anche a prescindere se la finalità che ha spinto l’imputato sia stata la concupiscenza o l’umiliazione della vittima”. Infine, Radoccia sottolinea che “… non è possibile dimostrare che la volontà del Tuccia fosse quella di provocare la morte della giovane ma solo che il decesso di quest’ultima potesse essere una possibile conseguenza della sua condotta, diretta a sottrarsi all’identificazione come autore della violenza”.