La Figc Campania ha diramato in tre articoli, il metodo per lo svincolo dei calciatori tesserati con le società dilettantistiche regionali.
Art. 32 bis N.O.I.F – “Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza”:
1. I calciatori che entro il termine della stagione sportiva in corso abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.
2. Le istanze da inviare a pena di decadenza nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato. Per l’applicazione dell’art. 32 bis N.O.I.F., consultare la Circolare del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che “I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell’art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”.
Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserasi con altra società. Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.
Redazione Irpinia
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