Come e’ stata accolta la “Riforma Costituzionale della Magistratura”, approvata nel Consiglio dei Ministri lo scorso 29 maggio in Irpinia. Lo abbiamo chiesto all’organo associativo della Magistatura, la Sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino, guidata dal presidente, il giudice Monica D’Agostino e dal segretario Francesca Spella e a due rappresentanti della Camera Penale, il presidente Gaetano Aufiero e il riferimento all’Unione delle Camere Penali Luigi Petrillo. Le posizioni sono diverse, come sul piano nazionale. M intanto vediamo di cosa stiamo parlando.
LA RIFORMA IN PILLOLE
Le norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (disegno di legge costituzionale) approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, si riferiscono ad un disegno di legge costituzionale per l’introduzione della cosiddetta “separazione delle carriere” dei magistrati. In buona sostanza
le nuove norme intervengono allo scopo di distinguere, all’interno della magistratura, che “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei magistrati requirenti, e di adeguare l’ordinamento costituzionale a tale separazione.Si prevede, di conseguenza, l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Di tali Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge. Ma non solo. Con le nuove norme, la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita alla neo-istituita “Alta Corte disciplinare”.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
LA SOTTOSEZIONE DELL’ANM: VIVA PREOCCUPAZIONE, GARANZIE A RISCHIO
Con una nota, la Sottosezione dell’Anm di Avellino ha risposto alle sollecitazione giunta da Irpinianews per una valutazione (per ora prevalentemente demandata agli organi centrali o distrettuali) sulle norme approvata dal Cdm. “Gli organi rappresentativi della Sottosezione ANM di Avellino esprimono viva preoccupazione per i provvedimenti governativi finalizzati alla separazione delle carriere della Magistratura italiana- si legge nella nota- L’iniziativa legislativa apparentemente finalizzata alla garanzia di una maggiore terzietà della magistratura giudicante, rischia di produrre invece, il pericoloso effetto di sottoporre la funzione requirente al controllo dell’ esecutivo e allontana il Pubblico Ministero dalla cultura unitaria della giurisdizione voluta dai Padri Costituenti della Repubblica quale cardine primario consacrato nell’articolo 104 della Costituzione a garanzia dell’Autonomia e dell’Indipendenza della Magistratura”. Contestata la ratio del doppio binario imposto:”Il modello del doppio binario che impone al vincitore del concorso di scegliere in maniera irreversibile fin dall’inizio tra funzioni requirenti o giudicanti, non garantisce l’ equilibrata formazione del magistrato che plasma la propria professionalità anche in relazione al bagaglio di esperienze giudiziarie acquisite nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni consentendogli di comprendere nel tempo le proprie effettive attitudini. La riforma siccome progettata, lungi dal garantire una giustizia più equilibrata per il cittadino, rischia poi addirittura di enfatizzare il ruolo del Pm che diventa una parte deputata a sostenere in sede processuale le tesi della polizia, come avviene in altri ordinamenti fondati sulla separazione delle carriere ed ispirati al modello accusatorio”.
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE: PASSO VERSO UN GIUSTO PROCESSO
PETRILLO: MAGGIORE CREDIBILITA’ NELLA GIURISDIZIONE
Aerre
