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Disposizioni transitorie in materia di Comari
I COSMARI cessano di svolgere le funzioni amministrative ad essi attribuite al momento della costituzione degli ATO.
I COSMARI restano titolari del patrimonio di loro proprietà, delle quote di partecipazione in eventuali società di gestione e di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alle situazioni giuridiche indicate.
I COSMARI, pertanto, acquistano la natura di Consorzi volontari di Enti locali, finalizzati allo svolgimento delle attività consentite dalla normativa vigente, diverse da quelle attribuite agli ATO.
Gli Enti locali sono liberi di recedere nei termini di legge dalla partecipazione ai COSMARI, entro 60 giorni dalla costituzione degli ATO.
Nel medesimo termine, di cui al comma precedente, i COSMARI procedono alla modifica del proprio statuto, indicando il nuovo oggetto sociale ed eventualmente, mutando la propria forma giuridica.
Disposizioni transitorie in materia di Società pubbliche
Le società costituite dagli EE.LL o da loro aggregazioni per la gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, o per la raccolta differenziata dei rifiuti, se non aggiudicatari o assegnatari della gestione del servizio integrato dei rifiuti da parte dell’ATO nelle forme previste dalla legge, cessano la loro attività a partire dalla data di affidamento al soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti.
Gli impianti, le attrezzature e le altre dotazioni infrastrutturali di proprietà delle società pubbliche saranno trasferite, con l’obbligo di riscatto al valore industriale, a favore del nuovo gestore del servizio individuato, nelle forme di legge, dagli ATO.
Al fine della determinazione del Valore industriale che dovrà essere riconosciuto a favore della società proprietaria, si terrà conto del valore residuo ammortizzabile del bene così come rettificato, per tener conto delle condizioni della effettiva residua possibilità di utilizzo, così come determinato dall’ATO in sede di procedura per l’individuazione del gestore del servizio.