Un ricorso al Tar di Salerno per chiedere l’annullamento del decreto con cui la Provincia di Avellino ha fissato al 6 giugno 2026 le elezioni di secondo livello per il rinnovo della presidenza di Palazzo Caracciolo.
A presentarlo sono venti amministratori locali irpini, tra sindaci, consiglieri comunali e provinciali, rappresentati dall’avvocato Marcello Fortunato. I firmatari del ricorso sono: Franco Archidiacono, sindaco di Vallesaccarda; Luca Cafasso, consigliere comunale di Pratola Serra; Ivo Capone, sindaco di Summonte; Antonio Cardillo, sindaco di Torre Le Nocelle; Alfredo Cozza, consigliere comunale di Greci; Luigi De Angelis, consigliere provinciale di Avellino; Carmine De Fazio, sindaco di Sant’Angelo a Scala; Aurelio De Mattia, consigliere comunale di San Michele di Serino; Pasquale De Santis, sindaco di Contrada; Franca Filarmonico, consigliere comunale di Serino; Sebastiano Gaeta, sindaco di Aiello del Sabato; Nicola Luigi Norcia, sindaco di Greci; Annamaria Oliviero, sindaco di Torrioni; Carmine Panza, vicesindaco di Montefusco; Vito Pelosi, sindaco di Serino; Francesco Pepe, sindaco di Montecalvo Irpino; Salvatore Santangelo, sindaco di Montefusco; Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda e Fabio Squadritti, consigliere comunale di Summonte.
Il ricorso punta all’annullamento – previa sospensione urgente – del decreto presidenziale numero 131 del 27 aprile 2026 con il quale il presidente della Provincia ha indetto i comizi elettorali per il 6 giugno, fissando al 16 e 17 maggio la presentazione delle candidature.
Secondo i ricorrenti, il provvedimento sarebbe illegittimo sotto diversi profili. Il nodo centrale riguarda la rappresentatività del corpo elettorale. Le elezioni provinciali, disciplinate dalla legge Delrio, sono infatti elezioni di secondo livello: votano soltanto sindaci e consiglieri comunali della provincia e il voto è ponderato in base alla popolazione dei Comuni rappresentati.
Nel ricorso si evidenzia come numerosi Comuni irpini siano attualmente commissariati oppure prossimi al rinnovo amministrativo del 24 e 25 maggio. Tra questi figurano Avellino, Ariano Irpino, Cervinara e Calitri. Complessivamente, sostengono i ricorrenti, questi enti rappresentano circa 24mila voti ponderati su poco più di 100mila, vale a dire il 25% dell’intero corpo elettorale provinciale. Secondo i firmatari del ricorso, fissare le elezioni provinciali prima della conclusione delle amministrative comunali impedirebbe ai nuovi amministratori di partecipare sia come elettori sia come candidati. In particolare, il Comune di Avellino da solo esprime oltre 13mila voti ponderati.
I ricorrenti contestano anche la tempistica dell’indizione dei comizi. Nel testo si richiama l’articolo 1 della legge Delrio, secondo cui le elezioni provinciali devono essere indette entro 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato. L’attuale presidenza provinciale, eletta l’11 giugno 2022, andrebbe quindi in scadenza l’11 giugno 2026. Per questo motivo, secondo i ricorrenti, le elezioni non avrebbero potuto essere convocate prima di quella data.
Nel ricorso viene inoltre richiamata una circolare ministeriale del 2014 che suggerisce l’indizione dei comizi almeno 40 giorni prima del voto. Secondo i legali, tra il 27 aprile e il 6 giugno intercorrono invece soltanto 39 giorni utili.
Da qui la richiesta di sospensiva urgente al Tar, anche con decreto monocratico, per bloccare immediatamente il procedimento elettorale. I ricorrenti sostengono infatti che, senza un intervento tempestivo del tribunale amministrativo, si consumerebbe già nelle prossime ore una fase decisiva come quella della presentazione delle candidature, con effetti ritenuti irreversibili.
