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Proponiamo all’opinione pubblica il nostro enigma, ma vi assicuriamo anche di tanti lettori.
“In base all’art. 17 del D.L. 95/12, le province che non hanno determinati requisiti perderanno la loro funzione per essere accorpate con altre.
In Campania l’unica provincia a non avere questi requisiti è Benevento”. Chiaro?
“In base al comma 4bis del D.L. 95/12 diviene capoluogo di provincia la città con più abitanti”. Chiaro?
Ecco l’errore.
A tal riguardo testualmente cosa prevede il comma 4bis: ”In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino”.
Ripetiamo …“Ciascuna provincia oggetto di riordino”…
Ma Avellino non è oggetto di riordino.
Quindi non conta il fatto che Benevento ha 4.000 abitanti più di Avellino.
La Provincia di Avellino ha tutti i requisiti sia di estensione territoriale che di popolazione per rimanere provincia: è Benevento a non averli, e quindi è solo Benevento ad essere oggetto di riordino: motivo per il quale il comma 4bis legge 95/12 non può essere utilizzato per la provincia di Avellino in quanto la provincia non è oggetto di riordino.
Questo comma non può essere applicato alla provincia che “riceve” una provincia oggetto di riordino.
L’ESEMPIO ELEMENTARE….forse sarà più semplice farlo capire anche ad un bambino
Nel Lazio, le province di Viterbo e Rieti non hanno entrambe i requisiti e, in base all’art. 17 comma 4bis, capoluogo di provincia diventerà Viterbo in quanto ha più abitanti di Rieti.
Ma entrambe non hanno i requisiti e quindi si può applicare giustamente il comma 4 bis. dell’art.17….