SOLOFRA- Assolto “perché il fatto non costituisce reato”. Questa la decisione del giudice monocratico di Avellino nei confronti del ventenne G.F, difeso dagli avvocati Vincenzo Dino Iasuozzi e Valentina Musto, finito nei guai per omessa dichiarazione (art.5 legge 74/2000), perchè le due società che erano intestate a suo nome, non avevano dichiarato redditi e così dopo la segnalazione e le indagini delle Fiamme Gialle era stato raggiunto da un decreto di citazione a giudizio. La Procura aveva chiesto nei suoi confronti una condanna ad un anno e dieci mesi. Si tratta del primo procedimento a carico di F.G, coinvolto anche nell’inchiesta della Procura di Avellino e delle Fiamme Gialle per cui nei confronti degli indagati vi è richiesta di rinvio a giudizio. Per gli inquirenti si sarebbero associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché di auto riciclaggio e riciclaggio di ingenti somme di denaro che, proprio grazie all’emissione di dette fatture da parte di alcune società venivano fatte transitare su conti correnti, depositi postali e carte ricaricabili delle poste mediante bonifici, giroconti, postagiro e ricariche di carte prepagate. I fatti in questione sono avvenuti a Solofra, Montoro e in altri luoghi nel 2021 ma con condotta perdurante. Per tali fatti pende in capo agli indagati il procedimento penale per i reati di cui agli art. 416 c.p., 648 bis c.p, 648 ter c.p., art. 8 Dgs n. 74/2000.
Tra i diversi reati contestati a vario titolo il sig. F.G. quale amministratore a e titolare delle società nel settore conciario, un prestanome, come lui stesso ha dichiarato in aula, anche per il reato di cui all’art. 5 del Dgs n. 74/2000. Secondo la difesa per della punibilità dell’autore del reato di cui all’art. 5 del Dls n. 74 /2000, (nella specie l’amministratore di diritto/prestanome), non è sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell’evento da parte dell’agente quale conseguenza della sua azione od omissione, ma si è necessario il dolo specifico di evasione. In aula il giovane ha raccontato di essere stato avvicinato da un soggetto della zona (coimputato nel processo parallelo) e che a soli diciotto anni, con una promessa di ottocento euro al mese ed un lavoro in un negozio, era diventato il titolare delle società, nonostante però sia la sua firma digitale che tutte le operazioni venivano gestite dal soggetto che aveva offerto in cambio del lavoro l’intestazione delle societa’ e che gli avrebbe chiesto in più occasioni di fare dei prelievi alle Poste. Un modus operandi utilizzato anche per altri giovani. All’esito del giudizio, accolta la linea difensiva dei suoi legali l’imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Motivazioni in 60 giorni.
