SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Annullati dal Tar del Lazio (la Sezione Quarta Bis) tutti gli atti che hanno portato all’esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, in qualità di Ente capofila dal finanziamento dei progetti per il <<Piano nazionale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni>>, a partire dalla graduatoria degli enti ammessi al finanziamento, nonché l’elenco degli enti esclusi. Ci dovrà essere un nuovo esame della procedura e della documentazione relativa ai Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi e Villamaina, tutti in Provincia di Avellino, hanno sottoscritto specifica Convenzione ex art.30 D.Lgs n.267/2000, al fine di poter partecipare alla procedura elenco, in particolare dal comune capofila, rappresentato nel procedimento dall’avvocato Cicenia. Nel secondo Dpcm relativo al Bando per i Piccoli Comuni, quello riferito agli “Enti esclusi con relativa motivazione di esclusione”, era stato precisato che la relativa domanda di finanziamento che vedeva Sant’Angelo dei Lombardi comune capofila era stata esclusa per violazione dell’art. 2 comma 10 lettera f) del DPCM 16 maggio 2022, concernente la preventiva dichiarazione di compatibilità degli interventi candidati, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale. Per i giudici del Tar del Lazio: “un comportamento improntato alla reciproca cooperazione, si declinano, nel caso di specie, nella concessione della possibilità di chiarire gli aspetti, ritenuti dall’Amministrazione contraddittori, mediante l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, sancito, oltre che dall’art. 6 della L. 241/1990, anche dall’art. 7, comma 3, del Bando, che, come detto, sono stati, invece, dall’Amministrazione procedente violati”.
Piano Nazionale Piccoli Comuni, accolto il ricorso di Sant’Angelo dei Lombardi
