MUGNANO DEL CARDINALE- “Non vi sono elementi per ritenere che Cavaconoscesse le ragioni della trasferta”. E’ questo uno dei motivi (l’ ordinanza di 24 pagine depositata nei giorni scorsi) per cui i giudici della X Sezione Feriale del Tribunale di Napoli hanno annullato l’ ordinanza cautelare impugnata (del 9 febbraio 26) nei confronti di Bernardo Cava, detto Alduccio, che lo scorso sei agosto aveva anche lasciato il carcere dopo alcuni mesi di detenzione. I giudici del Tribunale della Liberta’ hanno concordato con quanto rappresentato dalla difesa, il penalista Claudio Frongillo, che aveva ottenuto a giugno un annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione e hanno sottolineato come “non vi sono in atti elementi per
ritenere, con un grado di sicurezza tale da integrare la gravità indiziaria qui richiesta, che Cava Bernardo -accompagnando Aloia Antonio dal domicilio dove si nascondeva in quanto latitante nell’avellinese (Mugnano del Cardinale, zona di riferimento del Cava, il quale nello svolgimento di traffici di droga aveva avuto rapporti di rifornimento con Aloia), nel nolano, nel luogo (Casamarciano) in cui questi si preparava per eseguire l’ omicidio in un comune limitrofo (Scisciano) – conoscesse le ragioni della trasferta, da eseguire con le dovute cautele, visto lo stato di latitanza dell’ Aloia”. Il procedimento in questione e’ quello relativi all’ omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto a Scisciano il 17 dicembre 2025, che sarebbe stato eseguito da elementi del clan diretto da Nicola Luongo (detenuto), ALOIA Antonio
(latitante)al fine di rivendicare il potere riminale sul territorio di Afragola, Acerra, San Vitaliano Scisciano nei confronti del gruppo “”Filippini”. Rispetto alla memoria e ai nuovi accertamenti tecnici depositati dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock, quelli eseguiti sullo smartphone sequestrato a Cava Bernardo nel giorno del suo arresto, oltre ai contatti con chi aveva protetto la latitanza di Aloia, i giudici hanno evidenziato come: “anche gli ulteriori dati investigativi offerti dalla pubblica accusa sono privi di rilievo al fine dell’integrazione di gtavi indizi di colpevolezza a carico di Cava Bernardo per delitto in contestazione. Il fatto che Aloia Antonio avesse un rapporto di estrema fiducia con Cava Bernardo, il quale si occupava di proteggere il primo in territorio avellinese, avendo contatti diretti con le Persone
che lo ospitavano a tal fine e aiutandolo nelle trasferte strumentali allo svolgimento dela propria attività criminale, non costituisce prova sufficiente circa la consapevolezza da pate del ricorrente
dell’azione criminosa oggetto di contestazione. In conclusione, non può ritenersi raggiunta una solida base indiziaria sostegno della consaperole compartecipazione di Cava Bernardo all’azione di fuoco programmata, pianificata ed attuata, quindi con premeditazione, dal latitante Aloia Antonio unitamente agli altri complici.
Omicidio Colalongo, il Riesame: nessuna certezza che Cava sapesse dell’agguato mortale
