Omicidio Bembo, la difesa: non fu delitto volontario ma eccesso di legittima difesa

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NAPOLI- “L’ obiettivo di Iannuzzi non era uccidere ma allontanare il suo aggressore”. E’ cosi’ che il penalista Stefano Vozella, in una lunga ricostruzione tecnica e giuridica dei motivi per cui andrebbe riformata la sentenza di primo grado del delitto di Roberto Bembo, ha invocato davanti ai magistrati della IV Sezione Penale della Corte di Assise di Appello di Napoli la riqualificazione delle accuse di omicidio volontario per Niko Ia nnuzzi e l’assoluzione per i fratelli Daniele e Lucamaria Sciarrillo. A dimostrare che quella di Iannuzzi non fosse una volonta’ di uccidere e’ quello che avviene, secondo il penalista Vozella, dopo che Bembo, colpito, si allontana dal luogo dove c’era stato il ferimento. Per Iannuzzi Niko la difesa ha proposto un unico motivo di appello con il quale chiede di riqualificare l’accusa di omicidio volontario in quella di eccesso colposo della legittima difesa . Il tema dell’eccesso colposo di legittima difesa, come ha ricordato il penalista viene affrontato dalla sentenza della Corte di Assise di Avellino , che propone una ricostruzione ex ante degli eventi che hanno portato alla morte di Roberto Bembo: ” Bisogna chiudere gli occhi tornare al 1 gennaio 2023 e verificare ciò che ha avuto davanti agli occhi Iannuzzi- ha spiegato Vozella- Questa premessa viene tradita nel momento in cui individua le ragioni per cui non è sussistente la legittima difesa, ma la Corte dimostra che ha fatto una ricostruzione ex post e non ex ante”. E perché? “La legittima difesa non c’è perché eravate in tre contro uno. Bisogna ragionare. L’ imputato aveva davanti a sé non solo Bembo, ma anche gli altri che li avevano aggrediti . Lo stesso Iannuzzi ci ha raccontato : ho pensato in quel momento, ora tornano a venire tutti”. Questa la percezione ex ante, nel ricostruire l’evento, secondo la prospettazione che ne fa la difesa di Niko Iannuzzi e di Daniele e Luca Maria Sciarrillo . Replicando anche ad uno degli argomenti della parte civile, ovvero la circostanza che gli imputati non si fossero allontanati, Vozella ha chiarito: “Non c’è legittima difesa perché non ti sei allontanato. Ma dove scappi? Sono scappati dall altra parte della carreggiata. Ci sono dieci persone che mi inseguono? Dove vado? Come si fa a non definire questa una situazione di pericolo”. Poi c’è la ricostruzione scientifica: ” Il numero dei colpi è un dato apparente, che va contestualizzato con altri dati” ha spiegato il penalista. A partire dalle valutazioni del medico legale della difesa, quelle già esposte nel processo di primo grado, ricordando che non ci sono ferite da punta: “Il movimento potrebbe aver attribuito una attitudine lesiva al coltello che molto probabilmente non aveva. Non e esclusione che quei colpi siano stati colpi difensivi, in una situazione di svantaggio”.
E ha anche concluso evidenziando un dato: “Se quello che ci ha detto Iannuzzi e’ vero, non si deve escludere il dato che si sia trovato o si sia convinto erroneamente di essersi trovato in una situazione di pericolo. Noi riteniamo che non sia da escludere questo dato. Questa situazione è una situazione della quale è inquadranile una legittima difesa”. In conclusione, per Vozella, “ha inteso neutralizzare, purtroppo con l’uso dell’arma, quella che ha inteso come una situazione di pericolo. Iannuzzi dovrà pagare ma non dovrà essere condannato per omicidio volontario”. Discorso diverso, quello proposto dal difensore, per le posizione del fratelli Sciarrillo. Vozella, ricostruendo i fatti anche a partire dallo stesso video, sottolinea alla Corte che “non e’ stata raggiunta la certezza della loro condotta dietro a quella vettura”. Il concorso dei due fratelli sarebbe consistito nella consapevolezza che Iannuzzi fosse armato e quindi potesse uccidere. Nella ricostruzione che propone la difesa però c’è una differenza sostanziale su questo aspetto. La famosa frase “piglia a molletta (il coltello)” da parte di Iannuzzi ad uno dei due fratelli Sciarrillo non sarebbe mai stata pronunciata da Iannuzzi. Tutto in una fascia di tredici secondi. Per cui Vozella chiede ai giudici e ai giurati: quando hanno espresso la loro volontà di concorrere ad una azione estemporanea?. Accettazione, previsione? Ma di cosa. Il campo di applicazione del dolo eventuale è fissato nell accettazione dell’ evento La conoscenza del possesso dell arma da parte del concorrente. Ecco l’ errore di diritto che compie la sentenza di primo grado. Se non sanno e non sanno che Iannuzzi Niko e’ armato, non hanno portato a confrontarsi su questo dato, cio’ esclude il dolo e il concorso con dolo eventuale. Sotto il profilo probatorio nessuna responsabilità nell’ omicidio ne’ da Daniele che da Luca Maria Sciarrillo”.